Nel caso esaminato dal Tribunale, una condomina aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, al fine di ottenere la condanna del medesimo al risarcimento dei danni cagionati ad otto tappeti custoditi nel suo appartamento, danno quantificato in oltre Euro 10.000. (tali tappeti, in particolare, erano stati arrotolati ed incartati in una stanza dell’appartamento, in considerazione della stagione estiva).
La condomina sosteneva che detti danni si erano verificati nel corso dei lavori del fabbricato condominiale, quando, a seguito di un forte acquazzone e dell’errata installazione di una tubazione della grondaia, il suo appartamento era stato oggetto di infiltrazioni d’acqua.
Si costituiva in giudizio il condominio, il quale contestava la domanda della condomina e chiedeva di chiamare in causa la propria assicurazione, ai fini della manleva.
Il Giudice, ordinava la chiamata in causa dell’impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, la quale, tuttavia, “si dichiarava estranea all’accaduto” e chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, la quale, in ogni caso, avrebbe dovuto tenerla indenne in caso di condanna.
Esaminata la causa nel merito, il Tribunale rilevava come fosse assodato che la causa che aveva determinato le infiltrazioni non era da ricondursi all’errata installazione della tubazione della grondaia, ma alla mancanza di tenuta del tubo discendente, che si raccordava con la nuova grondaia. La ditta aveva eseguito correttamente il contratto di appalto, poiché le era stato dato incarico unicamente di provvedere alla sostituzione delle gronde e non anche di occuparsi dei canali discendenti (che non tenevano più e dai quali si era originata la perdita di acqua che aveva danneggiato i tappeti della condomina). Quest’ultimo fattore, dunque, secondo il giudice, bastava “per far ritenere la ditta appaltatrice estranea alla causazione dell’evento, per essersi limitata a porre in essere un lavoro contrattualmente richiesto, senza alcun dovere di verifica e di controllo di tenuta” della tubazione.
Pertanto, secondo il Tribunale, andava affermata “l’esclusiva responsabilità del condominio nella causazione dell’evento dannoso”, dal momento che il medesimo, quale proprietario e custode del bene, doveva procedere a verificare la tenuta della tubazione nella sua interezza e nel suo intero percorso fino a terra.
Conseguentemente, il giudice condannava il condominio, ai sensi dell’art. 2051 codice civile (danno cagionato da cosa in custodia) e 2053 codice civile (danni cagionati dalla rovina di edifici), a risarcire il danno cagionato ai tappeti dell’attrice “a seguito della persistente permanenza del ristagno d’acqua a cui sono stati sottoposti”.
Non solo, secondo il Tribunale, il condominio non avrebbe nemmeno avuto diritto ad essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicuratrice, per “inoperatività della polizza, atteso che i danni da spargimento di acqua (…) non sono stati cagionati nel caso di specie da “rottura accidentale dei pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici esistenti nel fabbricato, bensì da un intervento non corretto (…)da parte della ditta incaricata di eseguire i lavori condominiali”.
Dunque, secondo il giudice, poiché “i danni sono stati causati da una ditta esterna incaricata di lavori di rifacimento delle facciate dello stabile condominiale, si deve ritenere che la garanzia assicurativa non operi nel caso di specie”.
In conclusione, quindi, il Tribunale afferma l’esclusiva responsabilità del condominio per il danno cagionati ai tappeti della condomina, a seguito delle infiltrazioni d’acqua, e dichiara l’inoperatività della polizza assicurativa stipulata dal condominio medesimo, dal momento che la stessa copriva solamente i danni accidentali, ma non quelli derivanti da un errato intervento di manutenzione, da parte di una ditta esterna, incaricata dal condominio stesso.