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Il condominio è responsabile per i danni subiti dal condomino all'interno dell'ascensore condominiale

Il condominio è responsabile per i danni subiti dal condomino all'interno dell'ascensore condominiale
Il Tribunale di Palermo è recentemente intervenuto in materiale condominiale, analizzando la risarcibilità del danno derivante dal difetto di manutenzione dell’impianto di ascensore posto all’interno dell’edificio condominiale (Trib. Palermo, sentenza n. 908 del 12 febbraio 2016).

Se subiamo un danno mentre ci troviamo all’interno dell’ascensore condominiale, chi è responsabile?

Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino aveva agito in giudizio nei confronti del condominio e della azienda che si occupava della manutenzione dell’ascensore, al fine di chiedere il risarcimento per i danni subiti a seguito dell’improvvisa caduta della cabina dell’ascensore stesso, che sarebbe dipeso dalla cattiva manutenzione del medesimo.

Il condominio e l'azienda si difendevano affermando che l’evento dannoso non era da ricollegarsi ad un difetto di manutenzione dell’ascensore ma al semplice “caso fortuito”.

Ebbene, il Tribunale riteneva invece di dover accogliere la domanda del condomino nei confronti del condominio, in virtù di quanto stabilito dall’art. 2051 del c.c., in materia di responsabilità oggettiva e di “responsabilità da cosa in custodia”, che si verifica quando un danno viene prodotto da un oggetto che è posto sotto il controllo e la vigilanza di un determinato soggetto (in questo caso l’ascensore è “cosa in custodia” del condominio).

Secondo il Tribunale, infatti, “la responsabilità oggettiva (art. 2051 del c.c.) è ravvisabile quando vi è un soggetto che ha:
1) il potere di controllare la cosa;
2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa;
3) quello, infine, di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. (In tal senso Cass. Civ. nn. 13881/10; 7403/07)”.

Pertanto, il condominio ha certamente il potere-dovere di controllare e vigilare circa il buon funzionamento dell’ascensore, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi responsabile laddove dall’uso dell’ascensore stesso derivino dei danni ai condomini – utilizzatori.

Il Giudice, in proposito, precisa come anche la Corte di Cassazione “con la recente sentenza 18.02.2014, n. 3793, ha confermato di aderire alla concezione oggettivistica della responsabilità del custode, affermando che l’ente proprietario di un bene si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri causati dallo stesso e dalle sue pertinenze, salvo che provi il caso fortuito”.

Pertanto, poiché l’ascensore rientra certamente nei parametri indicati dalla Cassazione, “è certo in capo al condominio convenuto il dovere di controllo e di vigilanza e la sua responsabilità per i danni derivanti dall’omessa custodia dell’impianto di ascensore”.

Di conseguenza, poiché le circostanze affermate dal condomino avevano trovato conferma in sede di istruttoria, doveva accogliersi la domanda risarcitoria avanzata nei confronti del condominio, in considerazione della sua “responsabilità oggettiva”, derivante dall’avere, il medesimo, l’obbligo di custodire e vigilare in ordine all’uso e al funzionamento dell’ascensore in questione.

Diverso, invece, il discorso, per quanto concerne la prospettata responsabilità in capo all'azienda che si occupava della manutenzione dell’ascensore.

Secondo il Tribunale, infatti, l'azienda non dovrebbe ritenersi responsabile, in quanto, il bene in questione (l’ascensore) era nella disponibilità di fatto del condominio, il quale è, pertanto, l’unico soggetto responsabile per il controllo e la vigilanza dello stesso.

In particolare, il Giudice precisa come in base al disposto dell’art. 2051 c.c., incombe sul condominio “l’onere di custodia e di vigilanza sull’impianto di ascensore e sui relativi vani ove lo stesso è ubicato. Non altrettanto, invero, può dirsi nei confronti dell'azienda..., la quale, convenuta in giudizio ex art. 2043 del c.c., non poteva che ritenersi obbligata al mantenimento in perfetta efficienza dell’impianto nei limiti contrattualmente previsti, cosa che, peraltro, appare ampiamente provata dalla documentazione agli atti”.
Di conseguenza, poiché l’evento dannoso non sembra potersi ritenere riferibile e imputabile all'azienda di manutenzione, “nessuna responsabilità può ritenersi sussistente nei confronti di quest’ultima”.


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