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Concorso di colpa nel sinistro per chi si fermi in corsia di emergenza senza necessità

Concorso di colpa nel sinistro per chi si fermi in corsia di emergenza senza necessità
Il conducente dell’auto che venga investita mentre si trova nella corsia di emergenza, invadendo parte della corsia di marcia, deve dimostrare la necessità di tale sosta; altrimenti, si configura il concorso di colpa.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7579/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di riconoscere un concorso di colpa, in capo al conducente di un veicolo che venga investito mentre si trova nella corsia di emergenza, qualora lo stesso non fornisca alcuna prova in relazione alla necessità della propria sosta.

La questione nasceva da una collisione, avvenuta su una strada statale, tra un autoarticolato e un’auto ferma sulla corsia di emergenza, in seguito alla quale, il conducente del mezzo pesante aveva perso la vita e le persone a bordo dell’auto avevano riportato alcune lesioni. Queste ultime, in seguito all’accaduto, agivano in giudizio contro gli eredi del camionista, il proprietario del mezzo e la compagnia assicurativa, dichiarando di essere state travolte dall’autoarticolato mentre si trovavano ferme sulla corsia preferenziale a causa di un guasto della propria vettura.

Il giudice adito in primo grado accoglieva le istanze attoree, attribuendo interamente la responsabilità dell’incidente al conducente dell’autotreno, poiché, in base alle testimonianze raccolte, era emerso che quest’ultimo viaggiava a pochi metri di distanza da un altro mezzo pesante che lo precedeva e che, a differenza di lui, era riuscito ad evitare l’urto con l’auto in sosta. Sulla base di tali elementi, quindi, secondo il giudice, l’unico responsabile dell’accaduto era il defunto camionista che, viaggiando ad una distanza troppo ravvicinata dagli altri mezzi che lo precedevano, si era messo nelle condizioni di non poter evitare l’impatto.

La Corte d’Appello, però, si discostava da tale posizione, ritenendo di poter configurare un concorso di colpa tra il conducente dell’autoarticolato e quello dell’auto, considerato che quest’ultimo non aveva dimostrato la necessità della sua sosta nella corsia di emergenza ed, inoltre, nel fermarsi, aveva anche invaso parte della corsia di marcia.

Di fronte a tale decisione, il conducente e il passeggero dell’auto ricorrevano dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, in primo luogo, la violazione degli articoli 149 e 161 del Codice della strada, oltre all’art. 2043 del c.c.. Secondo i ricorrenti, infatti, il giudice di merito aveva, non solo, errato nell’accertare l’invasione della corsia di marcia da parte della vettura ferma nella corsia di emergenza, ma aveva anche omesso di fornire una motivazione in relazione al fatto che tale invasione avesse concorso a causare il sinistro.
Parimenti, si lamentava la violazione degli articoli 1223, 1227, 2054 e 2697 del Codice Civile. I ricorrenti ritenevano difatti che, contrariamente a quanto fatto dalla Corte d’Appello, stante la difficoltà nella ricostruzione esatta dei fatti, non si sarebbe dovuto applicare il principio di presunzione di concorso di colpa, delineato dal secondo comma dell’art. 2054 del c.c., ma, piuttosto, la disciplina dettata dal primo comma della stessa norma, imputando, dunque, al conducente del mezzo pesante la responsabilità, facendo salva la prova contraria che, però, nel caso di specie non era stata fornita.

La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso.
Gli Ermellini hanno precisato, innanzitutto, come il fondamento della sentenza impugnata fosse rappresentato, non tanto dal fatto che l’auto avesse invaso parzialmente la corsia di marcia, quanto piuttosto dal fatto che non fosse stata in alcun modo provata la necessità della sosta dell’auto nella corsia preferenziale, la quale andava, quindi, considerata una violazione del Codice della Strada. Orbene, secondo i giudici di legittimità sarebbe stato sufficiente tale elemento per giustificare l’applicazione del concorso di colpa, considerato che l’auto investita dal mezzo pesante si trovava in sosta sulla corsia di emergenza senza che ve ne fosse alcuna necessità.

Quanto, poi, alla censura per cui il giudice di secondo grado avrebbe dovuto applicare il comma 1 invece che il comma 2 dell’art. 2054 del c.c., la Cassazione ha precisato che i due commi si riferiscono, in realtà, a due diverse fattispecie concrete. Posto, però, che solo il comma 2 è applicabile ai casi in cui, come in quello di specie, si verifichi uno scontro tra veicoli, non può qui non considerarsi applicabile il principio di presunzione di concorso di colpa disposto proprio in relazione a tale tipologia di sinistri stradali.


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