La questione sottoposta all’esame della Corte di legittimità era nata nell’ambito del giudizio proposto da un contribuente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in seguito all’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, notificatogli per effetto della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, da lui precedentemente ottenute.
La Commissione Tributaria Regionale, in riforma alla sentenza pronunciata, in primo grado, dalla Commissione Tributaria Provinciale, rigettava, però, il ricorso presentato dal contribuente. I Giudici di secondo grado evidenziavano, infatti, come esso, pur avendo presentato tempestivamente la domanda di variazione della residenza presso il proprio Comune, fosse, poi, decaduto dal beneficio in questione, non avendo effettivamente trasferito la propria residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi dal relativo acquisto.
Rimasto soccombente, il contribuente decideva di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, della l. n. 168/1982, in relazione all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 12/1985, nonché al Testo unico dell'imposta di registro.
Il ricorrente sosteneva, innanzitutto, che il termine stabilito dalla legge per il trasferimento della residenza, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, fosse di tre anni. Su tale presupposto, deduceva, quindi, come egli, avendo tempestivamente provveduto a presentare la richiesta di cambio di residenza al proprio Comune, non fosse incorso in alcuna decadenza, essendo, piuttosto, addebitabile all’autorità comunale il mancato perfezionamento del relativo procedimento amministrativo di variazione della residenza.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.
Gli Ermellini hanno, innanzitutto, rilevato come la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, della l. n. 168/1982, della quale il ricorrente ha denunciato l’inosservanza, non sia pertinente con l’oggetto del giudizio, concernendo l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato come il Testo Unico dell’imposta di registro imponga, in realtà, un termine perentorio di diciotto mesi per lo stabilimento della residenza nel Comune in cui sia situato l’immobile acquistato.
Alla luce di ciò, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, è, dunque, del tutto irrilevante la mera presentazione della richiesta di trasferimento della residenza nel Comune in cui sia ubicato l’immobile.
Con specifico riferimento al caso in cui l’autorità comunale abbia rigettato la domanda di trasferimento della residenza, presentata entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto dell’immobile, la stessa giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già avuto modo di precisare che “in assenza di un accertamento dell’esistenza di vizi inficianti il provvedimento che respinge la richiesta di iscrizione all’anagrafe e/o il procedimento amministrativo che lo origina, la richiesta stessa non può avere alcuna rilevanza” (Cass. Civ., n. 14399/2010).
Ad un’analoga conclusione, secondo gli Ermellini, si deve pervenire nel caso in cui, come in quello di specie, il contribuente, in relazione alla domanda di trasferimento della propria residenza, si limiti ad asserire l’inerzia della pubblica amministrazione, senza, però, offrire la dimostrazione dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento.