Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Accattonaggio dei bimbi ROM: può applicarsi la scriminante culturale?

Accattonaggio dei bimbi ROM: può applicarsi la scriminante culturale?
I valori della cultura rom non rilevano quando contrastino con il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori.
È noto che il reato di impiego di minori nell'accattonaggio e organizzazione dell'accattonaggio è previsto dall’art. 600 octies c.p., il quale punisce con la pena della reclusione chiunque
  • si avvalga per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o comunque non imputabile;
  • permetta che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare;
  • organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.
La norma, che trova applicazione qualora il fatto non costituisca più grave reato (come, ad esempio, la riduzione in schiavitù), configura un reato in forma commissiva per quanto riguarda lo sfruttamento, e di natura omissiva per quanto concerne invece il permettere che altri se ne avvalgano, qualora sussista un obbligo giuridico di impedire l'evento. In tal modo, dunque, si rende punibile sia il genitore che sfrutti il minore, sia il genitore che nulla faccia per impedirlo: il bene giuridico tutelato, infatti, è la libertà psico-fisica del minore o del non imputabile.

Tanto introduttivamente chiarito, occorre chiedersi se l’etnia ROM dei genitori che si avvalgono dei minori per l’accattonaggio o permettono a questi di mendicare possa costituire una scriminante culturale che esclude l’antigiuridicità dei fatti in parola. Nella cultura ROM, invero, l'accattonaggio è usualmente praticato e per diverse comunità etniche la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata.

Su tale questione è intervenuta quindi la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7140 del 1 marzo 2022, affermando che la connotazione culturale della pratica di chiedere l'elemosina non può certamente condurre a ‘decriminalizzare’ la condotta in quanto “i valori della cultura rom non rilevano quando (…) contrastino con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori".

La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che per l'integrazione del reato in parola non è richiesto che il minore sia sottoposto a "sofferenze e/o mortificazioni", come risulta chiaramente dal tenore della norma incriminatrice, che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici e, comunque, non imputabile".

Il caso di specie su cui si è pronunciata la Suprema Corte, in particolare, vedeva come protagonista un soggetto di etnia Rom ritenuto responsabile, sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, del reato di cui all'art. 600 octies c.p. e pertanto condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione.
Avverso detta sentenza, aveva dunque proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando – con esclusiva menzione degli aspetti ora pertinenti – l’erronea applicazione della legge penale stante l’impossibilità di criminalizzare condotte che rientrano nella tradizione culturale di un popolo, tenuto anche conto della previsione di cui all'art. 2 Cost., che valorizza il pluralismo sociale. Nel rigettare il ricorso, la Corte ha dunque chiarito che in questo caso non può trovare applicazione l’invocata scriminante culturale.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.