- si avvalga per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o comunque non imputabile;
- permetta che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare;
- organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.
Tanto introduttivamente chiarito, occorre chiedersi se l’etnia ROM dei genitori che si avvalgono dei minori per l’accattonaggio o permettono a questi di mendicare possa costituire una scriminante culturale che esclude l’antigiuridicità dei fatti in parola. Nella cultura ROM, invero, l'accattonaggio è usualmente praticato e per diverse comunità etniche la richiesta di elemosina costituisce una condizione di vita tradizionale molto radicata.
Su tale questione è intervenuta quindi la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7140 del 1 marzo 2022, affermando che la connotazione culturale della pratica di chiedere l'elemosina non può certamente condurre a ‘decriminalizzare’ la condotta in quanto “i valori della cultura rom non rilevano quando (…) contrastino con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori".
La Suprema Corte, inoltre, ha precisato che per l'integrazione del reato in parola non è richiesto che il minore sia sottoposto a "sofferenze e/o mortificazioni", come risulta chiaramente dal tenore della norma incriminatrice, che punisce, "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici e, comunque, non imputabile".
Il caso di specie su cui si è pronunciata la Suprema Corte, in particolare, vedeva come protagonista un soggetto di etnia Rom ritenuto responsabile, sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello, del reato di cui all'art. 600 octies c.p. e pertanto condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione.
Avverso detta sentenza, aveva dunque proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando – con esclusiva menzione degli aspetti ora pertinenti – l’erronea applicazione della legge penale stante l’impossibilità di criminalizzare condotte che rientrano nella tradizione culturale di un popolo, tenuto anche conto della previsione di cui all'art. 2 Cost., che valorizza il pluralismo sociale. Nel rigettare il ricorso, la Corte ha dunque chiarito che in questo caso non può trovare applicazione l’invocata scriminante culturale.