(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni(2).
Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni(3).
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(2)
La disposizione in esame è sostitutiva dell'abrogata norma ex art. 671. Rispetto all'articolo abrogato, la fattispecie ivi contemplata richiede l'esistenza di un qualificato rapporto tra l'agente e la vittima solo nei casi di mancato impedimento che il minore mendichi o di tolleranza del suo utilizzo da parte di terzi, laddove in precedenza si trattava di un presupposto onnipresente.
(3)
Tale comma è stato inserito dall'art. 21-quinquies, comma 1, lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.