Che cosa significa "Schiavitù"?
La Convenzione di Ginevra del 25 ottobre 1926, ratificata con il r.d. 26 aprile 1928, n. 1723, la definisce come "lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi".
Nel nostro ordinamento è considerato schiavo la persona su cui qualcuno esercita poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotta o mantenuta in uno stato di soggezione continuativa, in quanto costretta a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi (art. 600 del c.p.).
Nel nostro ordinamento è considerato schiavo la persona su cui qualcuno esercita poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridotta o mantenuta in uno stato di soggezione continuativa, in quanto costretta a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi (art. 600 del c.p.).