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Articolo 9 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Competenza

Dispositivo dell'art. 9 Legge fallimentare

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (1).

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza (2).

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa (3), può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea (4).

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7 (5).

Note

(1) La sede principale dell'impresa è il luogo in cui è svolta la principale attività di direzione e amministrazione della stessa. Si presume che coincida con la sede legale, ma è possibile dare la prova che il centro direzionale dell'attività di impresa sia altrove.
(2) La norma mira evidentemente ad evitare una preordinata e dolosa scelta del tribunale in cui verrà dichiarato il fallimento.
(3) L'impresa, però, deve avere in Italia almeno una sede secondaria.
(4) Vedi art. 3, n. 1, Regolamento 1346/2000.
(5) Comma così modificato dal d.lgs. 5/2006.
Il trasferimento avvenuto prima del deposito del ricorso esclude la giurisdizione italiana solo se non è fittizio (ad esempio, non c'è un reale spostamento dell'attività imprenditoriale).

Ratio Legis

La competenza del Tribunale è funzionale e attrae anche tutte le cause relative alla procedura, anche derogando ai normali criteri di competenza per valore e territorio.

Massime relative all'art. 9 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 9936/2015

Nel caso in cui, a seguito di conflitto positivo di competenza conseguente alla pronuncia dichiarativa di fallimento e all'apertura della procedura di concordato preventivo da parte di due distinti tribunali, penda regolamento di competenza d'ufficio, la corte d'appello, davanti alla quale sia stata reclamata, anche per ragioni di competenza, la sentenza dichiarativa di fallimento, deve applicare analogicamente l'art. 48 c.p.c. e dichiarare sospeso l'intero procedimento e non solo la questione di competenza, sicché, qualora, in sede di regolamento, venga dichiarata l'incompetenza del tribunale che ha dichiarato il fallimento, è nulla la sentenza della corte d'appello che abbia pronunciato in via non definitiva sul merito prima di dichiarare sospeso il processo sulla questione di competenza.

Cass. civ. n. 15872/2013

È inopponibile al creditore che abbia chiesto il fallimento di una società la deliberazione di trasferimento all'estero della sede di quest'ultima, iscritta nel registro delle imprese successivamente alla proposizione di detta istanza, con conseguente sua insensibilità rispetto al corso della procedura alla stregua dell'art. 5 c.p.c. e sussistenza della giurisdizione italiana.

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici).

Cass. civ. n. 9414/2013

Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta come conseguenza dell'asserito trasferimento all'estero (nella specie in Gran Bretagna) della sua sede sociale, il successivo accertamento della fittizietà del trasferimento - che quindi non comporta il venire meno della giurisdizione del giudice italiano, né determina, come effetto di quella cancellazione, il decorso del termine di cui all'art. 10 legge fall. - non è precluso dal fatto che non sia preventivamente intervenuto, alla stregua dell'art. 2191 c.c., alcun provvedimento di segno opposto alla predetta cancellazione, atteso che per poter fornire la prova contraria alle risultanze della pubblicità legale riguardanti la sede dell'impresa non occorre precedentemente ottenere dal giudice del registro una pronuncia che ripristini, anche sotto il profilo formale, la corrispondenza tra la realtà effettiva e quella risultante dal registro.

Cass. civ. n. 26518/2011

Ai sensi dell'art. 9 legge fall., al fine della determinazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, nel caso in cui sia accertato che la sede legale (nella specie, all'estero) non coincida con quella effettiva, acquistano una particolare rilevanza l'ubicazione in Italia della sede secondaria amministrativa, essendo plausibile che l'allocazione della stessa coincida con il luogo in cui la società operi dal punto di vista decisionale, e l'operatività, presso tale luogo, di altre società del medesimo gruppo.

Cass. civ. n. 3081/2011

Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma dell'art. 9, comma 2, legge fall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, di cui al D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, resta imprescindibile la verifica dell'effettività del trasferimento della sede legale; ne consegue che se, come nella specie la sede legale, coincida con un mero recapito di uno studio professionale, dove non vi sono beni o strutture aziendali, è superata la presunzione "juris tamtum" di coincidenza della sede effettiva con quella legale, a nulla rilevando la positività della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento nella nuova sede, di significato neutro rispetto all'oggetto dell'accertamento in questione.

Cass. civ. n. 17583/2010

Ai fini della competenza del tribunale a dichiarare il fallimento, a norma del nuovo art. 9, comma 2, della legge fall., non rileva il trasferimento della sede dell'imprenditore intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento (principio enunciato su un regolamento di competenza d'ufficio nel quale la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale che di fatto aveva erroneamente attribuito rilevanza al trasferimento infrannuale).

Cass. civ. n. 10051/2006

Ai fini della determinazione del tribunale territorialmente competente alla dichiarazione del fallimento, è ininfluente il trasferimento della sede legale dell'impresa successivo al verificarsi dello stato di insolvenza. (La S.C. ha affermato tale principio con riguardo a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della modifica dell'art. 9 legge fall. introdotta dall'art. 7 D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, ma rilevando la sintonia con la novella del principio affermato).

Cass. civ. n. 17983/2005

Ai fini della individuazione della competenza territoriale dell'ufficio giudiziario cui spetta dichiarare il fallimento di una società di capitali, il cui trasferimento di sede all'interno del territorio dello Stato si assuma reale e non fittizio, il trasferimento successivo della società in uno Stato estero costituisce circostanza irrilevante se non risulta, in alcun modo, che esso sia avvenuto conformemente alle leggi dei due Stati interessati, atteso che l'art. 25, comma 3, legge 31 maggio 1995, n. 218, subordina a tale condizione l'efficacia del mutamento di sede.

Cass. civ. n. 5391/2005

Ai sensi dell'art. 9 legge fall., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale. A tal fine resta irrilevante la circostanza che l'attività imprenditoriale contemplata nell'oggetto sociale si esplichi in luogo diverso dalla sede legale, essendo necessario, per superare l'anzidetta presunzione, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci.

Cass. civ. n. 5033/2005

Ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la competenza a provvedere sul ricorso per fallimento va individuata con riferimento al luogo in cui ha sede l'impresa al momento del deposito del ricorso medesimo nella cancelleria del giudice al quale esso è rivolto, quello essendo il momento in cui il procedimento ha inizio. Pertanto rileva il trasferimento della sede che sia avvenuto prima del deposito del ricorso (nella specie, oltre un anno e mezzo prima), ove difetti la prova del carattere fittizio o strumentale di detto trasferimento di sede; mentre nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che il debitore (nella specie, una società) abbia mantenuto una «sede amministrativa» nel luogo in cui, prima del trasferimento, si trovava la sede legale, essendo l'espressione «sede amministrativa» impropria e priva d'univoco significato giuridico, da essa non essendo dato desumere l'esistenza di una sede di fatto destinata eventualmente a prevalere, ai fini della competenza, sull'ubicazione della sede legale.

Cass. civ. n. 1489/2005

Ai sensi dell'art. 9 legge fallim., la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo ove l'impresa ha la sua sede principale, ove, cioè, promuove sul piano organizzativo i suoi affari, e tale luogo, di regola, si deve presumere coincidente con quello della sede legale, potendo, tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio o formale della sede legale, restando irrilevanti in ogni caso i trasferimenti della sede legale non accompagnati dal reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa o contestuali alla effettiva cessazione dell'attività dell'impresa stessa.

Cass. civ. n. 19411/2004

La dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incompetenza per territorio a pronunciare il fallimento di un imprenditore, quand'anche non seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 c.p.c., davanti al tribunale indicato come competente, ma soltanto da trasmissione ex officio degli atti di causa a tale secondo giudice, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio. Laddove non promuova il regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente è tenuto allora a provvedere sul merito della denuncia d'insolvenza presentata dal creditore, giacchè gli effetti di quest'ultima, così come quelli della pronunzia d'incompetenza, restano fermi anche in caso di mancata riassunzione ad istanza di parte, trattandosi di procedura non soggetta ad estinzione per inattività delle parti

Cass. civ. n. 10097/2004

Affinché il regolamento necessario di competenza sia proponibile avverso un provvedimento che declina la competenza territoriale a dichiarare il fallimento, occorre che la pronuncia declinatoria si fondi sull'effettivo accertamento della sede dell'impresa e non si limiti a prendere atto della decisione di altro tribunale già dichiaratosi competente in ordine a procedure concorsuali riguardanti la medesima impresa, nonché, che il tribunale dichiaratosi incompetente non abbia trasmesso d'ufficio gli atti al giudice indicato come competente. (Nel caso di specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento avendo il giudice dichiaratosi incompetente trasmesso gli atti al tribunale indicato come competente).

Cass. civ. n. 4206/2003

In tema di procedura per la dichiarazione di fallimento, una volta dichiarata l'incompetenza territoriale da parte di un primo tribunale, anche la sola formulazione di una nuova istanza di fallimento dinanzi ad altro tribunale è sufficiente a rendere ammissibile la richiesta, da parte di quest'ultimo, del regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c., senza necessità né di una formale riassunzione, né della trasmissione officiosa degli atti da parte del primo tribunale, atteso che la crisi aperta dalla pronuncia di incompetenza va avviata a soluzione, indipendentemente dalla volontà e dalla diligenza di parte, perché così esige la finalità pubblicistica della procedura fallimentare, che non conosce estinzione.

Cass. civ. n. 15677/2002

La competenza territoriale per la declaratoria di fallimento di una società di persone si determina sulla base della sede dell'impresa, anche in caso di cessazione dell'attività mentre è privo di rilievo il luogo di residenza del socio, in quanto egli viene dichiarato fallito non quale imprenditore, ma in dipendenza della sua qualità di socio

Cass. civ. n. 9753/2001

La competenza per la dichiarazione di fallimento spetta al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede effettiva dell'impresa, senza che possano rilevare trasferimenti di detta sede nell'imminenza o successivamente alla dichiarazione di fallimento. In particolare assume rilievo decisivo, ai fini dell'individuazione del giudice competente, la situazione in atto al momento della presentazione della domanda, sicché non assume rilievo un trasferimento della sede sociale posteriore al deposito dell'istanza di fallimento con la conseguenza che in base al principio della perpetuatio iurisdictionis diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede; con l'ulteriore conseguenza che la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell'impresa è superata quando si è provato che il trasferimento della sede legale nell'imminenza della dichiarazione di fallimento non abbia avuto alcun seguito concreto ed effettivo.

Cass. civ. n. 4461/2001

In tema di competenza territoriale, nell'ipotesi di due società di persone dichiarate fallite da diversi tribunali, il conflitto positivo di competenza, denunziabile ex art. 45 c.p.c., per la declaratoria di fallimento del socio illimitatamente responsabile di entrambe le due società, va risolto secondo il criterio della prevenzione in favore del tribunale che per primo abbia dichiarato il fallimento della persona fisica, ferma restando la competenza di ciascun tribunale per il fallimento delle società.

Cass. civ. n. 8413/2000

Ha natura di sentenza ed è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. la pronuncia, anche se contenuta in un provvedimento diverso dalla sentenza, con la quale il tribunale fallimentare, a seguito dell'individuazione della sede effettiva di una società, abbia declinato la propria competenza territoriale a decidere sull'istanza di fallimento ed indicato il tribunale ritenuto competente, senza disporre la trasmissione degli atti a tale giudice. Non osta a tale conclusione la circostanza che l'altro tribunale abbia già emesso una pronuncia in materia, ammettendo la società alla procedura di concordato preventivo. Ed invero ove il ricorso per regolamento fosse respinto, resterebbe confermata la competenza del diverso tribunale; ove, invece, fosse ritenuto territorialmente competente il tribunale che ha declinato la sua competenza, si disporrebbe conseguentemente la cassazione del decreto dell'altro tribunale, in quanto pronunciato da giudice incompetente.

Cass. pen. n. 1224/2000

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento si determina con riferimento alla sede effettiva dell'impresa sociale, costituita dal centro di direzione e organizzazione dell'impresa stessa, da identificarsi in via presuntiva con la sede legale; tale presunzione opera anche in caso di trasferimento della sede legale con riferimento alla nuova sede, salvo ricorra la prova che il trasferimento sia meramente formale e disposto per difficoltà economiche e per intralciare gli interessi dei creditori. (Nella specie la sede era stata trasferita nel 1995 nell'ambito di un progetto di espansione dell'attività e le passività erano tutte del 1997 e la S.C., in sede di regolamento di competenza d'ufficio, ha affermato la competenza del giudice della nuova sede).

Cass. civ. n. 9199/1999

Ai fini dell'individuazione del tribunale competente per territorio sull'istanza di fallimento, la presunzione di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell'impresa è superata quando sia provato che il trasferimento della sede legale nell'imminenza della dichiarazione di fallimento non ha avuto alcun seguito concreto ed effettivo.

Cass. civ. n. 4948/1999

Ai fini della competenza per la dichiarazione di fallimento ex art. 9 della legge fallimentare non hanno rilievo i trasferimenti della sede sociale adottati in epoca sospetta, specie quando non risulti che l'attività imprenditoriale sia concretamente e fisiologicamente proseguita con la istituzione del centro direzionale nella sede designata

Cass. civ. n. 3652/1998

In tema di fallimento, ai fini della corretta individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di una società, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell'ente opera, in caso di trasferimento, con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva tutte le volte in cui il trasferimento stesso risulti temporalmente vicino alla istanza di fallimento (e, quindi, ricompreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quantomeno imminente, la crisi economica dell'impresa), in tale evenienza, il mutamento del centro direttivo della società, carenti i presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio. A più forte ragione deve ritenersi del tutto ininfluente, sul piano della competenza, il trasferimento della sede sociale operato in epoca posteriore alla data di deposito dell'istanza di fallimento (vicenda equiparabile, sul piano degli effetti, alla proposizione della domanda giudiziale), che si pone come evento del tutto impeditivo rispetto alla (potenziale) rilevanza giuridica dei successivi mutamenti della situazione di fatto relativi all'impresa

Cass. civ. n. 3105/1998

In tema di fallimento, qualora una persona fisica sia socio (illimitatamente responsabile) di più società operanti in luoghi diversi, il conflitto di competenza eventualmente insorto in relazione alla dichiarazione di fallimento della persona fisica deve essere risolto, — in base al generale principio della prevenzione, che esige unicità di procedura concorsuale nei confronti del medesimo soggetto — dichiarando la competenza del giudice che, per primo, ne ebbe a dichiarare il fallimento, mentre il conflitto insorto con riguardo alla dichiarazione di fallimento delle società va risolto secondo il criterio indicato dall'art. 9 della legge fallimentare, tenuto conto che la competenza — inderogabile — stabilita in tale disposizione risponde ad esigenze funzionali, che possono essere assolte nel modo più conveniente solo dal giudice del luogo ove ha sede l'impresa, e che prevalgono, pertanto, su quelle considerate dall'art. 148 della legge fallimentare.

Cass. civ. n. 3269/1996

È configurabile un conflitto positivo di competenza nel caso di pendenza, davanti a due distinti tribunali, di procedure concorsuali di tipo diverso, come quella fallimentare e quella di concordato preventivo, e di conseguenza - stante l'interesse dei creditori all'unicità della procedura e il rilievo dei particolari principi del sistema fallimentare e specificamente di quello fondamentale e prevalente dell'unitarietà della procedura concorsuale - è proponibile da parte del curatore del fallimento il regolamento di competenza anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c., in difetto della denuncia d'ufficio del conflitto a norma dell'art. 45, senza che abbia carattere ostativo la proposizione da parte del fallito di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, per motivi inerenti alla competenza. (Nella specie la S.C., dichiarata la competenza del tribunale che aveva dichiarato il fallimento - in considerazione del carattere strumentale e fittizio del trasferimento della sede sociale - ha annullato il decreto di ammissione al concordato preventivo emesso dall'altro tribunale antecedentemente alla dichiarazione di fallimento).

Cass. civ. n. 218/1996

Il carattere di unitarietà della procedura fallimentare esclude la coesistenza di più procedure concorsuali nei confronti del medesimo imprenditore, con la conseguenza che nelle ipotesi di conflitto positivo di competenza il curatore può proporre istanza di regolamento anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 47, comma secondo, c.p.c.

Cass. civ. n. 524/1996

Nell'ipotesi in cui una società di capitali sia dichiarata fallita da due diversi tribunali, è esperibile da parte del socio il ricorso per regolamento facoltativo volto a denunziare il conflitto positivo attuale di competenza, in difetto di denunzia ex officio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.

Cass. civ. n. 12839/1995

Considerato che, in materia di dichiarazione di fallimento, a seguito della pronuncia di sentenza di incompetenza per territorio da parte del tribunale investito del relativo procedimento, svolge un ruolo centrale la trasmissione d'ufficio degli atti (in luogo della riassunzione del processo ad iniziativa di parte, come di norma) ai fini dell'assunzione della cognizione da parte del tribunale dichiarato competente, deve ritenersi inammissibile la proposizione contro la sentenza stessa del regolamento di competenza ad iniziativa di parte, che farebbe sorgere il pericolo di concorso, sulla questione della competenza, di difformi decisioni della cassazione e del tribunale investito del procedimento a seguito della sentenza impugnata con l'istanza di regolamento. Rimane salva, peraltro, la facoltà del privato di impugnare anche per ragioni inerenti alla competenza la sentenza di tale ultimo giudice, ove egli si dichiari competente, ovvero di depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione le scritture difensive ex art. 47, ultimo comma, c.p.c., nel caso in cui lo stesso giudice sollevi il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45.

Cass. civ. n. 9417/1994

Rientra nella giurisdizione del giudice italiano il procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società avente sede in Italia all'atto della presentazione dell'istanza di fallimento, non assumendo rilevanza al fine dell'individuazione della competenza giurisdizionale, il successivo trasferimento in Francia della sede sociale, sia in considerazione del principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.), sia in forza dell'art. 20 della Convenzione italo francese del 3 giugno 1930, ratificata con L. n. 45 del 1932, secondo cui competenti a dichiarare il fallimento di una società commerciale sono gli organi giurisdizionali di quello dei due Stati in cui trovasi la sede sociale.

Cass. civ. n. 12631/1992

La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, che appartiene al tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, è di carattere funzionale ed inderogabile, e, pertanto, non può trovare eccezione per il fatto che altro tribunale abbia aperto la procedura di ammissione del medesimo imprenditore al concordato preventivo — non essendo applicabile, nell'ipotesi, il principio della prevenzione — né, a maggior ragione, per il solo fatto che la domanda di ammissione a tale procedura sia stata presentata ad altro tribunale.

Cass. civ. n. 8018/1992

Anche nel processo fallimentare la richiesta di regolamento d'ufficio, a norma dell'art. 45 c.p.c., per la soluzione di un conflitto negativo di competenza è ammissibile solo quando, dopo la declaratoria di incompetenza del tribunale adito, la causa sia stata riassunta, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., davanti al giudice indicato con tale declaratoria come competente. Pertanto, qualora un tribunale, rilevando la propria incompetenza territoriale sull'istanza di fallimento disponga la trasmissione del relativo fascicolo ad altro tribunale ritenuto competente, quest'ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente non può, in difetto di rituale riassunzione, richiedere il regolamento, ma deve autonomamente pronunciare sulla competenza.

Cass. civ. n. 2117/1990

Con riguardo alla causa instaurata davanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento, nell'ambito delle attribuzioni contemplate dall'art. 24 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, non spiega effetti invalidanti, sull'atto di citazione, la circostanza che si indichi il giudice adito nel tribunale stesso, anziché nella sua sezione fallimentare, tenendo conto che questa è espressione della organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non costituisce un ufficio autonomo, munito di propria competenza.

Cass. civ. n. 3634/1989

Quando il tribunale ordinario e quello fallimentare non sono territorialmente diversi, l'adizione del primo in luogo del secondo non fa sorgere una questione suscettibile di essere fatta valere con il regolamento di competenza, ma integra piuttosto un caso di improcedibilità della domanda, denunziabile in sede di gravame ordinario.

Cass. civ. n. 3090/1986

Poiché la differenza fra tribunale fallimentare e tribunale in sede ordinaria non ha alcuna rilevanza quando gli stessi non siano territorialmente diversi, sono validi gli atti compiuti da una sezione ordinaria cui la causa di fallimento sia stata eventualmente affidata.

Cass. civ. n. 4049/1985

Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in ordine alla istanza di fallimento di una società con sede all'estero e priva di stabile rappresentanza in Italia, non può essere escluso in relazione al fatto che la società medesima abbia “operato” in Italia, ivi stipulando contratti, dato che il luogo in cui si svolge l'attività negoziale dell'impresa non può identificarsi con quello della sua sede, da intendersi come centro degli interessi e della effettiva attività amministrativa e direttiva.

Cass. civ. n. 1864/1984

La competenza alla dichiarazione del fallimento spetta in via esclusiva al tribunale del luogo della sede principale dell'impresa, a norma dell'art. 9 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e non può trovare deroga per il fatto che un altro tribunale abbia in precedenza ammesso al concordato preventivo lo stesso debitore.

Cass. civ. n. 879/1984

La disciplina fissata dalla Convenzione italo — francese del 3 giugno 1930 sulla esecuzione delle sentenze civili e commerciali, resa esecutiva in Italia con legge 7 gennaio 1932 n. 45, e tuttora in vigore in materia fallimentare, ed, in particolare, il principio secondo il quale gli effetti del fallimento, dichiarato in uno dei due Stati, si estendono al territorio dell'altro Stato, riguarda anche la cosiddetta forza attrattiva della competenza del tribunale fallimentare nei confronti di tutte le azioni connesse col fallimento, e comporta, pertanto, per il caso in cui il debitore sia stato dichiarato fallito in Francia, che il giudice italiano difetta di giurisdizione in ordine alle pretese del creditore, ivi comprese quelle dirette al conseguimento di provvedimenti cautelari, come l'istanza di autorizzazione e di convalida di sequestro conservativo su beni del debitore medesimo.

Cass. civ. n. 3796/1980

Qualora, nel corso del giudizio di opposizione avverso la dichiarazione di fallimento, il fallito chieda l'estensione della procedura concorsuale ad una società con sede nella Repubblica francese, tale domanda, da intendersi come istanza per l'instaurazione di un autonomo fallimento, spetta alla competenza del giudice francese, restando sottratta alla cognizione del giudice italiano, ancorché detta società svolga in Italia parte della sua attività mediante succursali, atteso che l'art. 20 secondo comma della Convenzione italo — francese in materia civile e commerciale del 3 giugno 1930 (resa esecutiva in Italia con L. 7 gennaio 1932 n. 45 e rimessa in vigore con scambio di note dell'1 ed 11 marzo 1948), il quale è norma speciale derogativa della norma generale dettata dall'art. 9 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, devolve la dichiarazione del fallimento di una società all'autorità di quello dei due Stati in cui la stessa abbia la propria sede.

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