(1) Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie (2).
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto (3). Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.
Note
Si noti che con la riforma del 2006 si è richiesta l'autorizzazione del comitato dei creditori (artt. 40-41) anziché quella del giudice delegato; inoltre, è stato aumentato il termine da venti a sessanta giorni.