(1) Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore (2) [26,33, 37, 49, 87, 90, 104, 104 ter, 107, 108, 129], ne autorizza gli atti ed esprime pareri (3) nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto (4).
In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato (5).
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito (6).
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese (7), oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37 bis, terzo comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile (5) (8).
L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione (5).
Note
Per ovviare al problema della configurabilità di responsabilità in solido con il curatore, il decreto correttivo del 2007 ha eliminato il riferimento al secondo comma dell'art. 2407 (ai sensi del quale i sindaci "sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica").