Cass. civ. n. 12028/2000
La sospensione dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 trova applicazione anche nelle controversie in tema di recesso del locatore per necessità e di determinazione del canone di locazione (artt. 30 e 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392), atteso che l’applicabilità, ad esse, del rito del lavoro (ex art. 46 legge n. 392 citata) non comporta, di per sé, l’attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., essendo l’esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie, e senza che possa, in contrario, legittimamente ritenersi che l’introduzione dell’art. 447 bis c.p.c. abbia introdotto modifiche al precedente sistema in subiecta materia.
Cass. civ. n. 9614/1999
Per la controversia che riguarda il rilascio di immobile ad uso non abitativo per finita locazione alla scadenza fissata dalle disposizioni transitorie della legge sull’equo canone, senza che siano posti in discussione i motivi di recesso previsti dagli artt. 73 e 29 stessa legge (dal locatore non invocati) e senza che il conduttore abbia richiesto in via riconvenzionale la determinazione dell’indennità eventualmente spettante per la perdita dell’avviamento commerciale, non va applicata la disciplina processuale di cui all’art. 30 della legge n. 392/1978 e la competenza va determinata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice di procedura civile.
Cass. civ. n. 9646/1996
Nel procedimento disciplinato dall'art. 30 legge 27 luglio 1978 n. 392 (procedura del rilascio di immobile locato ad uso non abitativo, dopo la comunicazione del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale ex art. 29 legge citata), l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto nel caso di opposizione del convenuto all’ordinanza di rilascio, pur costituendo un adempimento doveroso per il giudice di primo grado, non è prescritto né a pena di nullità, né a pena di improcedibilità e, quindi, la sua omissione non produce effetti invalidanti sullo svolgimento del rapporto processuale.
Cass. civ. n. 11465/1992
In tema di procedura di rilascio degli immobili locati, i vizi dell’ordinanza di rilascio di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 30 della L. 27 luglio 1978, n. 392, possono essere fatti valere solo con l’appello atteso che in tal caso la predetta ordinanza, di per sè non impugnabile, in quanto emessa al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assume natura di sentenza.
Cass. civ. n. 9526/1990
La controversia avente ad oggetto la domanda del locatore diretta al rilascio dell’immobile locato ad uso diverso da quello di abitazione, per diniego del rinnovo alla prima scadenza, ai sensi dell’art. 29 della L. 27 luglio 1978 n. 392, appartiene alla competenza del pretore ai sensi dell’art. 30 della L. 27 luglio 1978 n. 392, anche se il secondo comma del citato articolo, che prevedeva la competenza del conciliatore o del pretore (secondo il valore della causa) è stato abrogato dall’art. 6, comma sesto della L. 30 luglio 1984 n. 399, atteso che, pur in mancanza di una norma espressa, deve ritenersi tuttora esistente la competenza per materia del pretore ai sensi del citato art. 30, dal momento che nella citata legge abrogativa è espressamente previsto «l’appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie di cui all’art. 30».
Cass. civ. n. 6272/1988
A seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 30 della L. n. 392 del 1978 - avvenuta con l’art. 6, sesto comma, della L. n. 399 del 1984 - le controversie relative al diniego della rinnovazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo alla prima scadenza in regime ordinario, sono devolute alla competenza per materia del solo pretore, atteso che per le modificazioni introdotte dall’ottavo e nono comma del citato art. 6 della L. n. 399 del 1984, l’art. 48 della L. n. 392 del 1978 non contiene più il riferimento al conciliatore come giudice di primo grado ed il successivo art. 51 indica esclusivamente il tribunale quale giudice d’appello.
Cass. civ. n. 566/1988
In tema di procedura di rilascio degli immobili locati, l’ordinanza prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 30 della L. n. 392 del 1978, al pari dell’ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., è un provvedimento non impugnabile, ma qualora sia emesso al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assume natura sostanziale di sentenza, impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma secondo, Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.
Cass. civ. n. 6752/1987
In tema di procedura di rilascio di immobili urbani, l’ordinanza di rilascio a definizione del giudizio è prevista dall’art. 30, quarto comma, della L. n. 392/1978, per la sola ipotesi in cui il convenuto compaia in udienza e dichiari di non opporsi alla domanda; pertanto, allorché il convenuto rimanga contumace, il giudice è tenuto a proseguire il giudizio, verificando la sussistenza della fondatezza della domanda e pronunciando sentenza, salva la possibilità di emettere, su istanza di parte e nell’esercizio del proprio potere discrezionale di valutazione dell’opportunità, ordinanza provvisoria in corso di causa, a norma dell’art. 30 ultimo comma della norma citata; (ordinanza per sua natura suscettibile di conferma o di revoca in occasione della pronuncia della sentenza).
Cass. civ. n. 4803/1986
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione, l’ordinanza di cui all’ultimo comma dell’art. 30 della legge n. 392 del 1978 - con la quale il giudice, su istanza del locatore, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre per il rilascio dell’immobile - ha natura di provvedimento provvisorio, soggetto a riscontro ed a conferma o revoca in occasione della pronunzia della successiva sentenza di merito, ancorché abbia determinato in via provvisoria l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spettante al conduttore (art. 34 legge n. 342 del 1978) e, pertanto, essendo priva dei caratteri della decisività e della definitività, non è suscettiva di appello, con la conseguenza che - salva l’accettazione senza riserva da parte del conduttore - tale provvedimento non è suscettivo di esecuzione immediata e potrà essere impugnato dal conduttore soltanto con la proposizione dell’appello avverso la successiva sentenza.
Cass. civ. n. 6595/1984
Poiché per la individuazione della natura di un provvedimento giurisdizionale è decisiva non la sua forma esteriore o la denominazione che il giudice gli abbia data, bensì il suo estrinseco contenuto, ha natura di sentenza ed è pertanto impugnabile con l’appello la pronuncia del giudice che - ancorché emanata ai sensi dell’art. 30, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, per il quale, nel giudizio di recesso dal contratto di locazione di immobile urbano, il giudice può emettere alla prima udienza o comunque in ogni stato del giudizio ordinanza di rilascio - abbia definito conclusivamente il merito della causa.
Cass. civ. n. 913/1983
In tema di controversie locatizie, disciplinate dall’art. 30 L. 27 luglio 1978 n. 392 - applicabile anche a quelle di cui all’art. 45 della stessa legge - l’estensione del rito del lavoro per esse prevista dall’art. 46 non comporta anche l’applicabilità delle regole sulla determinazione della competenza per territorio di cui all’art. 413 c.p.c., sia per non essere stata tale norma richiamata, sia per l’autonomo criterio stabilito dal richiamato art. 30. Ne consegue che la competenza territoriale sulle controversie attinenti alla determinazione della misura del canone locatizio appartiene al giudice del luogo in cui è sito l’immobile.