(massima n. 2)
A seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 30 della L. n. 392 del 1978 - avvenuta con l’art. 6, sesto comma, della L. n. 399 del 1984 - le controversie relative al diniego della rinnovazione del contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo alla prima scadenza in regime ordinario, sono devolute alla competenza per materia del solo pretore, atteso che per le modificazioni introdotte dall’ottavo e nono comma del citato art. 6 della L. n. 399 del 1984, l’art. 48 della L. n. 392 del 1978 non contiene più il riferimento al conciliatore come giudice di primo grado ed il successivo art. 51 indica esclusivamente il tribunale quale giudice d’appello.