(massima n. 1)
La controversia avente ad oggetto la domanda del locatore diretta al rilascio dell’immobile locato ad uso diverso da quello di abitazione, per diniego del rinnovo alla prima scadenza, ai sensi dell’art. 29 della L. 27 luglio 1978 n. 392, appartiene alla competenza del pretore ai sensi dell’art. 30 della L. 27 luglio 1978 n. 392, anche se il secondo comma del citato articolo, che prevedeva la competenza del conciliatore o del pretore (secondo il valore della causa) è stato abrogato dall’art. 6, comma sesto della L. 30 luglio 1984 n. 399, atteso che, pur in mancanza di una norma espressa, deve ritenersi tuttora esistente la competenza per materia del pretore ai sensi del citato art. 30, dal momento che nella citata legge abrogativa è espressamente previsto «l’appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie di cui all’art. 30».