(massima n. 1)
In tema di recesso del locatore dal contratto di locazione, l’ordinanza di cui all’ultimo comma dell’art. 30 della legge n. 392 del 1978 - con la quale il giudice, su istanza del locatore, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, può disporre per il rilascio dell’immobile - ha natura di provvedimento provvisorio, soggetto a riscontro ed a conferma o revoca in occasione della pronunzia della successiva sentenza di merito, ancorché abbia determinato in via provvisoria l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spettante al conduttore (art. 34 legge n. 342 del 1978) e, pertanto, essendo priva dei caratteri della decisività e della definitività, non è suscettiva di appello, con la conseguenza che - salva l’accettazione senza riserva da parte del conduttore - tale provvedimento non è suscettivo di esecuzione immediata e potrà essere impugnato dal conduttore soltanto con la proposizione dell’appello avverso la successiva sentenza.