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Articolo 39 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Compiti delle regioni

Dispositivo dell'art. 39 Legge 104

1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo- formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

  1. a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
  2. b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
  3. c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
  4. d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
  5. e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
  6. f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;
  7. g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
  8. h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
  9. i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;
  10. l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
  11. l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;
  12. l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Spiegazione dell'art. 39 Legge 104

La disposizione in discorso attribuisce alle Regioni un ruolo di coordinamento e indirizzo nella programmazione e gestione degli interventi a favore delle persone con disabilità. Il richiamo all’art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, colloca tale attività all’interno della programmazione sanitaria regionale, che deve integrare i piani socio-assistenziali con quelli sanitari, nel rispetto degli indirizzi nazionali e con criteri di efficienza e coordinamento.

In coerenza con il Titolo V della Costituzione, che già nella sua formulazione originaria prevedeva competenze concorrenti in materia di assistenza sanitaria e sociale, poi ampliate con la riforma costituzionale del 2001, le Regioni hanno il compito di:
  • Predisporre piani e programmi, in virtù di quanto disposto dall’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 34 del TUEL), che consente alle Regioni di utilizzare gli accordi di programma come strumento operativo per realizzare interventi complessi, coinvolgendo Comuni, ASL, altri enti pubblici e, in alcuni casi, soggetti privati, così da assicurare azioni sinergiche e coerenti.
  • Stabilire criteri e modalità per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni, garantendo uniformità sul territorio regionale e livelli qualitativi coerenti con i livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti a livello statale.
  • Coordinare le attività dei Comuni, delle Unità sanitarie locali (oggi Aziende sanitarie), delle Comunità montane e degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche attraverso strumenti di concertazione e accordi di programma.

L’articolo si colloca in un quadro normativo in cui la Regione diventa l’anello di congiunzione tra la legislazione nazionale e la concreta attuazione locale, svolgendo un ruolo di garante dell’equità territoriale nell’accesso ai servizi.

Questo significa che, pur lasciando ai Comuni e alle Aziende sanitarie l’organizzazione operativa, spetta alla Regione vigilare affinché le prestazioni siano erogate in tempi congrui e con standard adeguati, evitando disparità tra zone diverse.

In una prospettiva storica, la presente disposizione ha assunto ancor più rilevanza dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001), che ha ampliato l’autonomia legislativa delle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari.

Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che tale autonomia deve sempre rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato, tra cui la tutela dei diritti delle persone con disabilità come diritti sociali non suscettibili di compressione.

In definitiva, questo articolo evidenzia il principio di sussidiarietà verticale: lo Stato definisce le regole generali e i livelli essenziali, le Regioni li adattano e li coordinano sul territorio, e i Comuni li attuano concretamente, spesso in collaborazione con soggetti del terzo settore.

Massime relative all'art. 39 Legge 104

Cons. Stato n. 3542/2012

In tema di tutela dei portatori di "handicap", alla previsione di "forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore" ex art. 39 della legge n. 104/1992 non corrisponde un diritto soggettivo del disabile: è facoltà - e non obbligo - delle Regioni l'istituzione di un tale servizio nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, con possibile alternativa rappresentata dal rimborso parziale delle spese di assistenza nell'ambito di programmi concordati.

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