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Articolo 18 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Integrazione lavorativa

Dispositivo dell'art. 18 Legge 104

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

  1. a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
  2. b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

  1. a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
  2. b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

Massime relative all'art. 18 Legge 104

Corte cost. n. 406/1992

Come già chiarito dalla Corte, la materia dell'occupazione è affidata alla responsabilità finale e globale dello Stato. È pertanto legittima la previsione, nell'art. 18, quarto comma, della legge n. 104 del 1992, riguardo alle convenzioni da porre in essere per regolare i rapporti tra enti locali minori ed enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione di persone handicappate nel mondo del lavoro, di uno schema-tipo, approvato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanità e degli affari sociali, schema-tipo indispensabile per conferire alle convenzioni quel minimo di uniformità in sede nazionale, necessario alla realizzazione in condizioni di eguaglianza di diritti costituzionali fondamentali.

L'art. 18, 4° comma, l. 5 febbraio 1992, n. 104, che affida ad un decreto ministeriale l'approvazione degli schemi-tipo di convenzione per regolare i rapporti fra gli enti locali minori ed enti ed istituzioni che svolgano attività dirette all'inserimento degli handicappati nel mondo del lavoro, non incide sulle competenze regionali (art. 117 e 118 cost.), poiché la materia dell'occupazione è riservata allo stato, il quale può quindi imporre prescrizioni indispensabili per conferire alle dette convenzioni un minimum di uniformità su tutto il territorio nazionale.

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