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Articolo 38 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Convenzioni

Dispositivo dell'art. 38 Legge 104

1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Spiegazione dell'art. 38 Legge 104

La norma in esame disciplina il ricorso alle convenzioni da parte degli enti locali e delle unità sanitarie locali per l’erogazione dei servizi destinati alle persone con disabilità, così come previsti dalla legge.

In particolare, i comuni (anche consorziati o uniti in forme associative) e le unità sanitarie locali, per le rispettive competenze, possono avvalersi delle strutture e dei servizi sanitari organizzati e gestiti dalle ASL per assicurare la tutela della salute pubblica, inclusi i servizi di assistenza specialistica e riabilitativa necessari alle persone con disabilità. Questo, ai sensi dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che è la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Tale richiamo evidenzia l’integrazione che deve esserci fra servizi sociali e sanitari, garantendo un’offerta coordinata e qualificata a favore delle persone con disabilità.

In aggiunta, la norma consente agli enti di stipulare convenzioni con associazioni, riconosciute o non riconosciute, istituzioni private di assistenza senza scopo di lucro e cooperative, a condizione che queste realtà siano idonee sia per la qualità delle prestazioni offerte, sia per la qualificazione del personale e per l’efficienza organizzativa e operativa. Tale previsione permette di ampliare la rete dei servizi mediante la collaborazione con il terzo settore, valorizzando competenze specifiche e forme di solidarietà sociale.

Il secondo comma prevede inoltre la possibilità per i comuni e per le loro forme associative di erogare contributi a favore di associazioni impegnate nella costituzione di cooperative di servizi, comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro. Questa possibilità è condizionata al preventivo controllo dell’adeguatezza dei progetti presentati, che devono rispondere concretamente alle necessità delle persone con disabilità ospitate o assistite. Il richiamo alle lettere h), i) e l) dell’articolo 8, che indicano specifiche finalità della legge relative all’assistenza, all’integrazione sociale e alla riabilitazione, sottolinea che gli interventi finanziati devono essere coerenti con gli obiettivi generali di tutela e inclusione stabiliti dalla normativa.

In sintesi, questa norma favorisce la collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati del terzo settore per la realizzazione di servizi specializzati e qualificati, promuovendo un sistema integrato e flessibile che risponda efficacemente ai bisogni delle persone con disabilità.

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