La norma in esame disciplina il ricorso alle
convenzioni da parte degli
enti locali e delle unità sanitarie locali
per l’erogazione dei servizi destinati alle persone con disabilità, così come previsti dalla
legge.
In particolare, i comuni (anche consorziati o uniti in forme associative) e le unità sanitarie locali, per le rispettive competenze,
possono avvalersi delle strutture e dei servizi sanitari organizzati e gestiti dalle ASL per assicurare la tutela della
salute pubblica, inclusi i servizi di assistenza specialistica e riabilitativa necessari alle persone con disabilità. Questo, ai sensi dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che è la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Tale richiamo evidenzia
l’integrazione che deve esserci fra servizi sociali e sanitari, garantendo un’offerta coordinata e qualificata a favore delle persone con disabilità.
In aggiunta, la norma consente agli enti di stipulare convenzioni con associazioni, riconosciute o non riconosciute, istituzioni private di assistenza senza scopo di lucro e cooperative,
a condizione che queste realtà siano idonee sia per la qualità delle prestazioni offerte, sia per la qualificazione del personale e per l’efficienza organizzativa e operativa. Tale previsione permette di ampliare la rete dei servizi mediante la
collaborazione con il terzo settore, valorizzando competenze specifiche e forme di solidarietà sociale.
Il secondo comma prevede inoltre la possibilità per i comuni e per le loro forme associative di erogare contributi a favore di associazioni impegnate nella costituzione di cooperative di servizi, comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro. Questa possibilità è condizionata
al preventivo controllo dell’adeguatezza dei progetti presentati, che devono rispondere concretamente alle necessità delle persone con disabilità ospitate o assistite. Il richiamo alle lettere h), i) e l) dell’articolo
8, che indicano specifiche finalità della legge relative all’assistenza, all’integrazione sociale e alla riabilitazione, sottolinea che gli interventi finanziati devono essere
coerenti con gli obiettivi generali di tutela e inclusione stabiliti dalla normativa.
In sintesi, questa norma favorisce la
collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati del terzo settore per la realizzazione di servizi specializzati e qualificati, promuovendo un sistema integrato e flessibile che risponda efficacemente ai bisogni delle persone con disabilità.