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Articolo 20 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 30/06/2024]

Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

Dispositivo dell'art. 20 Legge 104

1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessitā di tempi aggiuntivi.

2-bis. La persona handicappata affetta da invaliditā uguale o superiore all'80% non č tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.

Massime relative all'art. 20 Legge 104

Cons. Stato n. 784/1995

L'art. 20 comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104, che prevede la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esami di concorso a favore di handicappati, presuppone che questi ultimi siano in possesso del minimo di capacitā lavorativa occorrente per l'instauro del rapporto d'impiego.

L'accertamento dell'Usl che un concorrente a concorso per posti di pubblico impiego che sia portatore di "handicap" e per tale ragione possa essere ammesso al beneficio del prolungamento della durata delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 20, comma 1 l. 5 febbraio 1992 n. 104 non č in contrasto con una precedente constatazione della totale incapacitā lavorativa dell'handicappato stesso; pertanto, tale constatazione non comporta la necessitā della ripetizione dell'accertamento della totale incapacitā lavorativa.

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