1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessitā di tempi aggiuntivi.
2-bis. La persona handicappata affetta da invaliditā uguale o superiore all'80% non č tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.