L’articolo in discorso disciplina le
misure di sostegno e gli adattamenti procedurali che devono essere garantiti alle
persone con disabilità durante l’espletamento delle prove d’esame relative a:
La norma prevede che la persona con disabilità abbia
diritto a
tempi aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente concessi e a
strumenti tecnici o ausili necessari per lo svolgimento della prova, in relazione alle proprie specifiche esigenze.
Tali misure devono essere predisposte
in base alla tipologia di disabilità e alle difficoltà che questa comporta, garantendo parità di condizioni rispetto agli altri candidati.
In questo senso, l’articolo si inserisce pienamente nel principio di
accomodamento ragionevole sancito anche dall’art.
5 bis della stessa
legge e dalla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Il diritto a tali misure è
subordinato alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dalle
commissioni medico-legali di cui all’art. 4 della presente legge, ove si attesti la natura della disabilità e le esigenze operative a questa correlate.
La
ratio della disposizione è chiara: il
legislatore intende
rimuovere le barriere di tipo procedurale e organizzativo che potrebbero compromettere il rendimento del candidato con disabilità, evitando che la valutazione sia falsata da ostacoli estranei alle reali competenze.