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Dizionario Giuridico

Corte di cassazione (sezione penale)

Che cosa significa "Corte di cassazione (sezione penale)"?

* Corte di Cassazione: Organo giurisdizionale che si pone al vertice dell'organizzazione giudiziaria. Ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. È costituita in sezioni (tre civili, sei penali, una lavoro) ed è composta da un Primo Presidente che presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze generali, da un Presidente Aggiunto, da Presidenti di sezione (titolari e supplenti) e da Consiglieri. La Corte di Cassazione giudica a sezioni semplici col numero invariabile di cinque votanti; a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti (che si riuniscono per risolvere o prevenire contrasti interpretativi insorti tra le Sezioni e per decidere su questioni di particolare importanza). La Corte di Cassazione assicura: l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge; l'unità del diritto oggettivo nazionale; il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. Regola, inoltre: i conflitti di competenza; i conflitti di giurisdizione; i conflitti di attribuzione tra P.A. e giudice ordinario. La Corte di Cassazione adempie a tutti gli altri compiti conferiti dalla legge (art. 65 r.d. 12/41). Di regola, la competenza della Corte è limitata alle questioni di diritto; non riesamina il merito della questione. Con l'entrata in vigore della l. 353/1990 (1-1-1993) si è avuta una nuova ipotesi di cassazione senza rinvio. Infatti in caso di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, la Corte di Cassazione può o enunciare il principio di diritto o direttamente decidere la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384 c.p.c.). Per tale motivo, essa giudica solo su vizi della sentenza indicati tassativamente dalla legge. Le sentenze della Corte di Cassazione sono vincolanti solo relativamente al caso concreto portato al suo esame, ma è chiaro che costituiscono un autorevole precedente cui fare comunque riferimento.
Nel giudizio penale è possibile effettuare un ricorso davanti alla cassazione limitatamente ai motivi indicati dall'art. 606 c.p.p. ovvero quando sia stato esercitato da un giudice un potere riservati dalla legge ad organi legislativi o amministrativi o non consentiti a pubblici poteri; per inosservanza o errata applicazione della legge penale o di altra norma giuridica di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale o di altra norma giuridica della quale si debba tenere conto nell'applicazione della legge penale; per inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o di decadenza; in caso di mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art.459 c.p.p, II comma;per mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame. Inoltre è tutti i provvedimento con cui il giudice decide sulla libertà personale, nonché le sentenze. Esiste inoltre la possibilità di effettuare il ricorso per saltum che consiste nel "saltare" la fase dell'appello e ricorrere direttamente in cassazione contro la sentenza di primo grado; in tal caso tutte le parti vi debbono acconsentire perché se una parte non è vi acconsente o proponga appello, il ricorso in cassazione si converte in appello ( si veda l'art. 569, II comma, c.p.p.).

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