L'associazione in partecipazione, secondo l'art. 2549 c.c., è il contratto con cui l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
L'articolo disciplina la fattispecie in cui la procedura concorsuale riguarda la persona dell'associante.
L'apertura della procedura concorsuale comporta lo scioglimento del rapporto (ex nunc, trattandosi di contratto di durata) al momento dell'apertura della l.g.
Sciolto il rapporto, l'associato può insinuarsi al passivo per una somma pari alla differenza (quando positiva) fra apporto e perdite proporzionalmente poste a suo carico dagli accordi associativi (avrà quindi diritto alla restituzione dell'apporto già versato, dedotte le perdite a suo carico).
Qualora l'associato non abbia ancora versato il suo apporto, il curatore non può richiederlo per intero, ma solo nei limiti delle perdite maturate a suo carico (disciplina favorevole per l'associato).
Il curatore, per recuperare il credito eventualmente derivate dalla procedura verso l'associato, può ricorrere all'art. 260 c.c.i., qualora si debbano ottenere dai soci stessi i versamenti ancora dovuti quale apporto di capitale (in altre parole, il curatore ha la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo dal G.d.).