Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito

Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare, ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

In data 20 dicembre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Abi e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Falcri-Silcea con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito” alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale del credito di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni, già istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione.
L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 ha determinato l’abrogazione del suddetto decreto n. 158/2000.

Il Fondo assume la nuova denominazione di “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”.
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, in via straordinaria, l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ed al versamento della contribuzione correlata.
Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.
Con riferimento a quest’ultima, per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la così detta contribuzione correlata alla competente gestione previdenziale.

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.
Riguardo alla cumulabilità, l’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.
L’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
Per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.
Gli assegni straordinari sono invece cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno stesso.

Come precisato nella Circolare n. 90/2015 dell’INPS, gli assegni straordinari sono altresì cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato, nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.
La quota di assegno che supera questo limite viene trattenuta per i mesi di svolgimento dell’attività di lavoro.
L’importo della trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto, rapportato a mese.

Da quanto detto emerge, quindi, che:
  • è possibile svolgere attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui si prestava servizio e, il caso prospettato rientra proprio in questa ipotesi;
  • il reddito derivante da detta attività di lavoro autonomo è cumulabile con l’assegno straordinario nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo e per il 50 per cento dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo;
  • il superamento di detto limite non comporta la perdita del beneficio ma soltanto la trattenuta dell’assegno per i mesi di svolgimento dell’attività di lavoro che implichi il superamento di detto limite.
Per l’individuazione del reddito da lavoro autonomo, la Circolare 90/2015 rimanda ai criteri esposti al punto 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 e alle tipologie di reddito soggette a dichiarazione, pur se non esaustive di tutte le casistiche emergenti dalle evoluzioni del mercato del lavoro.
In base a quest’ultima circolare, in ordine alla individuazione del reddito da lavoro autonomo, stante la genericità del disposto legislativo che ha previsto la rilevanza di tale reddito ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici (art. 10 del D.Lgs.30/12/1992, n. 503), debbono essere presi in considerazione tutti i redditi comunque ricollegabili ad un'attività di lavoro svolta senza vincolo di subordinazione.
Rientrano pertanto nel regime di limitazioni al cumulo introdotto dall'art. 10 in parola, non solo i redditi prodotti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, iscritti alle particolari gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto, ma anche ogni altro reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali (circolare n. 91 del 31 marzo 1995).

Devono considerarsi, ai predetti fini, redditi da lavoro autonomo:
  • i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro.
  • i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni;
  • i redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata. Tali redditi debbono continuare ad essere valutati come redditi da lavoro autonomo ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici indipendentemente dalla innovazione introdotta dall’art. 34 della legge 21/11/2000, n. 342 che li ha ricompresi, per quanto concerne il trattamento fiscale, nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del Tuir, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7);
  • i compensi percepiti per gli altri rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc..;
  • le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali;
  • le partecipazioni agli utili derivanti da contratti diassociazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;
  • i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo (messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001).

L’elencazione è, quindi, abbastanza esaustiva da non lasciare fuori alcuna tipologia di reddito di lavoro autonomo o di partecipazione.
Rimane effettivamente fuori l’ipotesi dell’associazione no profit all’interno della quale svolgere l’attività olistica come attività dell’associazione, “mascherando” il compenso come quota associativa.
Tuttavia, occorre considerare che, la contestazione sotto il profilo fiscale, della reale natura dell’attività svolta, estenderebbe i suoi effetti anche al trattamento pensionistico di cui si discute, stante il fatto che l’amministrazione finanziaria segnalerebbe la violazione anche all’INPS.

Come ben osservato nel quesito, il beneficiario dell’assegno è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):
  • all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;
  • al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.
Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa ed i redditi conseguiti.
In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata.
Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l) del decreto.

È, pertanto, più prudente effettuare le comunicazioni di che trattasi nella consapevolezza che gli importi conseguiti con la predetta attività sono comunque cumulabili con l’assegno straordinario e, se effettivamente non irrisori, potrebbero comportare la trattenuta, totale o parziale, dell’assegno nel periodo in cui si supera il limite prima individuato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.