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Articolo 77 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Associazione in partecipazione

Dispositivo dell'art. 77 Legge fallimentare

La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante (1). L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.

L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico (2).

Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.

Note

(1) Lo scioglimento è determinato dalla legge: il contratto non resta in sospeso in attesa della decisione del curatore.
(2) Comma così sostituito dal d.lgs. 5/2006.

Ratio Legis

Il rapporto di fiducia che lega imprenditore e associato in partecipazione è tale che il legislatore ha preferito optare per lo scioglimento diretto del contratto quando l'associante fallisca.

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