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Articolo 787 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Errore sul motivo della donazione

Dispositivo dell'art. 787 Codice Civile

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità [624 comma 2, 794, 1428 ss. c.c.].

Ratio Legis

La speciale considerazione di cui gode l'errore sul motivo della donazione si giustifica alla luce della posizione di prevalenza riconosciuta alla volontà del donante rispetto a quella del donatario.
Diversamente da quanto previsto in materia di contratti, ove l'errore sul motivo è irrilevante, nella donazione tale errore determina l'annullamento quando risulti dall'atto e sia stato il solo determinante.

Spiegazione dell'art. 787 Codice Civile

La disposizione trova una perfetta rispondenza in quella dell’art. 624, che prevede l’errore sui motivi nella disposizione testamentaria e, se si giustifica in questa, a maggior ragione si spiega nella donazione, per il suo carattere di atto ispirato all’intuitus personae.
Il motivo è la ragione psicologica che ha determinato il compiersi del negozio giuridico: diversamente dalla causa, esso rimane nell'ambito interiore dell’individuo ed è indifferente per l’ordinamento giuridico, a meno che non abbia valore di condizione, nel qual caso, però, è chiaro che non si possa ancora parlare di motivo.
A questa regola della normale irrilevanza dei motivi per l’efficacia di un negozio giuridico fa eccezione l’art. 787, da cui si rileva che l’errore sul motivo è dal legislatore ritenuto causa di invalidità della disposizione. Nessun dubbio esisteva in dottrina e in giurisprudenza sul fatto che il motivo potesse condurre all’annullamento di un atto gratuito quando esso fosse apparso elemento determinante il negozio stesso.
Ora l’art. 787 sanziona legislativamente tale principio, per la cui applicazione è necessario il concorso di vari presupposti; si richiede, cioè: a) che la disposizione sia stata determinata dal motivo erroneo: se manca questa connessione di causa ad effetto, non si può logicamente parlare di motivo determinante; b) che il motivo sia l’unico che abbia determinato il donante a compiere la liberalità, diversamente non si può parlare di un suo effetto decisivo; l’unicità, però, non va intesa in senso assoluto sì da escludere che la disposizione stessa possa essere stata determinata da una pluralità di altri motivi concorrenti ma non decisivi come quello che ha costituito il movente della volontà; c) che il motivo risulti dall’atto; non è necessario, peraltro, che esso sia manifesto o espresso, ma è sufficiente che la sua esistenza sia desunta dalla donazione attraverso l’interpretazione della volontà del donante. Inoltre, l’aver il codice richiesto che il motivo risulti dall’atto, non induce a ritenere che pure da questo soltanto, e non da altre circostanze, si possa dimostrare l’efficienza causale del motivo e la sua efficacia nel determinare la volontà.
Accertato che una donazione venne compiuta in base ad un motivo erroneo (l’errore può essere di fatto o di diritto) essa è annullabile, e la relativa azione dovrà esser fatta valere entro i cinque anni dalla scoperta dall’errore.
Dal motivo erroneo va distinta l’erronea presupposizione: la rappresentazione, cioè, di una circostanza positiva o negativa, che ha indotto il donante alla liberalità. Ad es. Tizio dona un quadro di un dato autore ad un collezionista, presupponendo, erroneamente, che la sua raccolta sia costituita da opere di quell’autore: se il donatario aliena il quadro perché non gli interessa, può il donante ripeterlo? Si tratta di un problema di interpretazione di volontà: vedere, cioè, se sia contenuto o meno nella donazione un tacito divieto di alienare, pienamente valido dal punto di vista obbligatorio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 787 Codice Civile

Cass. civ. n. 20189/2005

In tema di donazione, stabilire se un elemento sia da qualificare come onere, ex art. 793 cod. civ., ovvero come motivo , per gli effetti previsti dall'art. 787 cod. civ., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto relative alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti , che può essere censurata in sede di legittimità solo se le ragioni poste a base del convincimento del giudice di merito siano viziate da errori logici o giuridici.

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Consulenze legali
relative all'articolo 787 Codice Civile

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Salvatore A. chiede
martedì 16/03/2021 - Sicilia
“Quesito
Buongiorno,
Con la presente vorrei chiedere una consulenza in merito ad una citazione pervenutami da parte di mia sorella, alla quale nel 2007 io e i miei fratelli donammo la nostra quota legittima di eredità attraverso una donazione modale.
Motivo per cui abbiamo donato le quote era l'assistenza che mia sorella (donataria ) si impegnava a prestare a mia madre (deceduta nel 2014) e ad un'altra mia sorella disabile.

Dopo 16 mesi dalla donazione, ritenendo mia sorella troppo gravoso per lei l'impegno assunto, decide di avvalersi dell'aiuto di una badante e dal mese di maggio 2009 sino a febbraio 2014 mia madre e la sorella disabile sono state sempre assistite, h22, da diverse badanti succedutesi negli anni, sempre retribuite con risorse loro (pensione) contrariamente a quanto disposto nell'atto di donazione.

Dopo la morte della mamma, licenziò la badante ritenendo di poter gestire da sola la sorella che comunque durante il giorno era fuori casa perché frequenta un centro ricreativo per disabili.

Citata in giudizio da noi fratelli per inadempienza dell’onere, nonostante fosse stata cristallizzata quest’ultima, la richiesta veniva rigettata dal giudice in quanto considerata "di scarsa importanza" .

Ai fatti di oggi veniamo citati in giudizio poiché mia sorella (donataria) , fatto un conto di carattere a prestazioni corrispettive basato sul C.c.n.l “ colf e badanti “, ritiene di aver estinto il suo “modus” e citando l’art 793 comma 2 chiede di essere liberata dall'onere tenendo la casa e mandando mia sorella disabile in un centro non a sue spese.
Il mio quesito è questo: quale strada intraprendere per opporsi a questa richiesta ?
È lecito in una donazione modale quantificare l’assistenza utilizzando strumenti a carattere di corrispettivo quale il CCNL?

Qualora fosse lecito calcolare l'onere secondo il ccnl si dovrebbero detrarre dal conteggio gli anni gestiti da badante?

Venendo meno alla prestazione assistenziale (onere e motivo della donazione) qualora sia lecito, potremmo avvalerci dell'art 787 c.c.?
Dato che la donazione è stata fatta affinché lei si prendesse cura di mia madre e di mia sorella disabile e liberare noi fratelli dal dovere di assistenza (in quanto all’epoca dei fatti tutti lavoravamo fuori paese e sarebbe stato pressoché impossibile) si potrebbe parlare di "errore di donazione" vista la sua chiara ritrosia nell’assolvere l’onere?
Allego atto notarile e citazione in giudizio.
Ringraziandovi
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 24/03/2021
La definizione e le caratteristiche della donazione modale sono certamente note, a questo punto, a chi pone il quesito, così come chiara dev’essere ormai la questione della risolubilità di tale atto per inadempimento: tale questione, in particolare, è stata non solo analizzata, ma altresì decisa con sentenza che, a quanto consta, dovrebbe essere passata in giudicato.
Riassumiamo, quindi, brevemente, che la donazione modale, prevista dall’art. 793 c.c., è un particolare tipo di atto di liberalità, caratterizzato appunto dalla previsione di un onere, un “peso” a carico del destinatario, che nel nostro caso si concretizza in un’attività assistenziale da prestarsi in favore della donante e della sorella della donataria stessa.
Va comunque ricordato che l’onere non è un corrispettivo e la sua eventuale presenza non trasforma la donazione in un contratto a prestazioni corrispettive; al contrario, essa conserva la propria natura di atto compiuto per spirito di liberalità (così anche la recentissima Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 16/11/2020, n. 25907: “la donazione modale (art. 793 c.c.) non introduce elementi di corrispettività nella causa liberale del contratto, il modus non potendosi qualificare in termini di corrispettivo costituendo, piuttosto, una modalità del beneficio attribuito e, in senso proprio, una sua limitazione. Sotto il profilo strutturale, quindi, il modus integra un elemento accessorio della donazione che, volto al conseguimento di finalità diverse e ulteriori rispetto al fine liberale della donazione, non snatura la causa unitaria (liberale) della donazione”).

Ciò premesso, arriviamo alla previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 793 c.c., che stabilisce un limite quantitativo alla prestazione dovuta dall’onerato: quest’ultimo, infatti, è tenuto all'adempimento dell'onere solo entro i limiti del valore della cosa donata.
Proprio su tale disposizione si fonda il giudizio attualmente introdotto dalla donataria: quest’ultima sostiene, infatti, di aver ormai adempiuto all’onere, per avere le sue prestazioni superato il valore dell’immobile donato.
La prima domanda sollevata nel quesito riguarda proprio la strategia difensiva da adottare per contrastare la domanda dell’attrice.
Al riguardo, è necessario chiarire, preliminarmente, su chi incomba in questo caso l’onere della prova.
Sul punto, è vero che secondo Cass. Civ., Sez. II, 26/01/2000, n. 865, “in caso di donazione gravata da un onere modale che si concreti in una prestazione vitalizia di assistenza in favore del donante, spetta a costui, se agisca per l'adempimento dell'onere, provare la misura complessiva della prestazione dovuta dal donatario, contenuta, ai sensi dell'art. 793, comma 2, c.c., nei limiti del valore del bene donato; il donatario può limitarsi a sostenere di avere già esattamente adempiuto l'onere, in quanto l'assistenza prestata superava il valore del bene ricevuto in donazione”; tuttavia tale principio di diritto si riferisce ad un’ipotesi inversa a quella oggetto del nostro caso (il donante che agisce per l’adempimento dell'onere).
Nella vicenda che ci interessa, invece, è la donataria che agisce per essere “liberata” del peso; pertanto, ad avviso di chi scrive, l’onere della prova di aver adempiuto all’onere grava sulla medesima attrice, secondo i principi generali (art. 2697 c.c.).
Stando così le cose, quest’ultima dovrebbe provare entrambi i presupposti della propria domanda, ovvero sia il valore dell’immobile che quello delle prestazioni rese.

Quanto al valore dell’immobile, lo stesso viene quantificato in citazione in € 77.000,00: tale importo, come si legge nell’atto, risulta fondato su una “perizia di stima”, verosimilmente di parte, e quindi non dotata, di per sé, di un valore probatorio per così dire privilegiato, ma da assimilarsi a quello di una allegazione di parte.
Pertanto, uno dei primi passi da fare è quello di verificare se sia possibile ragionevolmente (non pretestuosamente) sostenere che il valore dell’immobile sia, in realtà, superiore a quanto dichiarato dall’attrice. Naturalmente dovrà trattarsi di una differenza di valore apprezzabile.
Nel quesito, però, non si sottolinea questo aspetto. Si pone invece l’accento sui criteri di quantificazione adottati dall’attrice, la quale ha fondato il proprio sommario conteggio sulle tabelle di cui al C.C.N.L. Colf e badanti.
Ora, senza entrare nel merito del contratto collettivo richiamato, dell’inquadramento e delle tabelle applicate, occorre precisare che, nella materia che ci occupa, non esistono criteri predeterminati per accertare il valore della prestazione. Anzi, la prestazione assistenziale dovuta dalla donataria, nel nostro caso, risulta per certi versi difficilmente quantificabile da un punto di vista prettamente monetario, proprio perché coinvolge profili di cura e accudimento della persona. Tale aspetto, a ben vedere, era già emerso nel giudizio precedente, in sede di valutazione dell’eventuale inadempimento della donataria.
Alla luce di simili considerazioni, il valore dell’assistenza fornita dalla donataria ben può essere calcolato sulla base di criteri presuntivi, quali per l’appunto la retribuzione stabilita dal C.C.N.L. Colf e badanti (previa verifica, però, della correttezza dei parametri e della tabella applicati).

Potrebbe, invece, almeno in astratto, essere lecito - come suggerito nel quesito - detrarre dal computo i periodi in cui si è fatto ricorso ad una o più badanti (peraltro, come riconosciuto nella sentenza già emessa tra le parti, nemmeno retribuite con denaro della donataria, anche se tale circostanza non è stata poi ritenuta decisiva ai fini della gravità dell’inadempimento).
Da notare, però, che il giudice della nuova causa potrebbe anch’egli non attribuire rilevanza ostativa dell’adempimento al fatto che la donataria si sia avvalsa di badanti: in primo luogo perché nell’atto stesso di donazione viene, comunque, pattuita la facoltà di svolgimento delle prestazioni di assistenza per mezzo di persona incaricata (sia pure retribuita dalla donataria, ma abbiamo visto come questo elemento in passato non sia stato considerato dirimente).
In secondo luogo, inoltre, proprio la sentenza pronunciata nel giudizio per la risoluzione ha di fatto riconosciuto la sostanziale continuità dell’assistenza da parte dell’odierna attrice, tenendo conto anche dei problemi di salute della donataria. Leggiamo nella motivazione della sentenza: “si consideri, peraltro, (la circostanza è pacifica) che la convenuta a partire dal 2010 doveva sottoporsi ad interventi chirurgici e cure chemioterapiche con ovvia impossibilità di svolgere direttamente l’assistenza richiesta nel contratto”.
Ribadiamo, infatti, l’impossibilità nel nostro caso di fare riferimento ad un criterio puramente matematico di calcolo del valore della prestazione, data la particolare natura della stessa e la necessità di tener conto di molteplici fattori, quali le esigenze personali dell’obbligata.
Ciò è stato ben evidenziato nella sentenza in esame, laddove si osserva testualmente che “sebbene sia stato dimostrato che la convenuta si sia avvalsa dell’opera di altri soggetti per attendere ai compiti indicati nell’atto di donazione è altrettanto vero che [la donataria, n.d.r.] non ha mai cessato di prestare assistenza alla madre ed alla sorella, specie anche quando la stessa ha dovuto affrontare gravi problemi di salute che non le hanno impedito di assistere la sorella [...]. Deve sul punto osservarsi che la donazione modale rimane pur sempre un negozio a titolo gratuito sicché non può imporsi a carico della donataria una vera e propria prestazione che assuma le vesti di una controprestazione. Nel caso di specie appare, tenuto conto peraltro della giovane età della sorella [omissis] al tempo della donazione, oltremodo onerosa la prestazione di assistenza che avrebbe dovuto adempiere la convenuta ventiquattro ore al giorno e nei confronti di due distinti soggetti per un tempo illimitato e indeterminabile”.
Si tratta di valutazioni che anche il nuovo giudice potrebbe benissimo compiere.

L’ultima questione sollevata riguarda l’eventuale applicabilità dell’art. 787 c.c., che disciplina l’errore sul motivo della donazione, sia esso di fatto o di diritto: in tale ipotesi la donazione può essere impugnata, purché il motivo risulti dall'atto e sia il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.
Ora, il richiamo a tale norma è improprio, quanto meno perché, nel quesito, viene ricollegato ad un presunto inadempimento dell’onere da parte della donataria - peraltro già escluso dalla precedente sentenza.
Il motivo riguarda, infatti, il momento formativo della volontà, mentre l’adempimento si riferisce alla fase di esecuzione del negozio giuridico.
In altri termini, nel quesito si discute non di un errore, ma sul fatto che possa considerarsi adempiuto l’onere apposto alla donazione, che è cosa ben diversa dall’errore; inoltre, ricordiamo ancora che sulla questione dell’inadempimento c’è già stata una pronuncia tra le parti.
In ogni caso, la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 19/10/2005, n. 20189) ha chiarito che “lo stabilire se un determinato elemento della donazione sia da qualificare come onere, ai sensi dell'art. 793 cod. civ., o come motivo, per gli effetti di cui all'art. 787 cod. civ., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto, connesse alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti”.
Da sottolineare, inoltre, che, anche volendo per ipotesi ammettere l’applicabilità dell’art. 787 c.c., l’azione di annullamento si prescriverebbe in cinque anni dalla scoperta dell’errore (art. 1442 c.c.).