Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge(1), o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità(2).
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ConsulenzaCass. civ. n. 23520/2025
In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della L. n. 109 del 1994, modificati dalla legge n. 415 del 1998, la redazione di un progetto esecutivo immediatamente 'cantierabile' costituisce un obbligo che, salvo eccezioni previste dalla legge, grava sull'Amministrazione. Tale obbligo deriva da norme imperative che integrano il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., con la conseguenza che la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'Amministrazione in termini di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.Cass. civ. n. 6984/2025
La responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art 1374 c.c.) dalle disposizioni che impongono l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma negoziale.Cass. civ. n. 24808/2024
Qualora un buono fruttifero postale non riporti specifiche indicazioni sui tassi d'interesse per un determinato periodo, tale lacuna non giustifica l'applicazione automatica di quelli della vecchia serie. La regolamentazione del rapporto sarà completata mediante integrazione suppletiva con la disciplina normativa dei tassi prevista per la serie vigente, ai sensi dell'art. 1374 c.c.Cass. civ. n. 25217/2023
La responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge ex art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale, ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza ex art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, oltre che in base all'art. 2087 c.c. In tale contesto, la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti impone che il datore di lavoro fornisca la dimostrazione dell'assenza della sua colpa, intesa quale obbligo di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, ad esempio provando di aver vietato al lavoratore di provvedere a quella specifica mansione nelle circostanze date e di averlo dotato di strumenti rispondenti a tutte le prescrizioni di sicurezza, sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia per il loro posizionamento e le modalità di utilizzo nell'ambiente dato.Cass. civ. n. 7245/2023
Il capitolato generale di appalto del 1962 ha valore normativo e vincolante (e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti nel contratto) esclusivamente per gli appalti stipulati dallo Stato nonché dagli altri enti pubblici tenuti "ex lege" ad adottarlo; ne consegue la necessità di operare una distinzione tra gli appalti dello Stato (ovvero degli enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capitolati generali per le opere statali) e gli altri appalti pubblici, giacché, in tale ipotesi, il richiamo operato dalle parti alle norme del capitolato assume la stessa natura e portata negoziale dell'atto giuridico in cui è contenuto, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa richiamata e conferendo al capitolato generale un valore negoziale tale da renderla insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione.Cass. civ. n. 6930/2019
Ai sensi dell'art. 1374 c.c., il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge. Pertanto, in caso di permuta di beni fra loro equivalenti ma soggetti a diversa imposizione Iva, a favore di una delle parti matura un credito cd. al differenziale Iva (differenziale fra gli addebiti Iva operati dalle parti della permuta), che trova fonte nel contratto di permuta e, ex art. 1374 c.c., nella normativa fiscale applicabile (art. 11 e 18 d.p.r. 633/1972), a prescindere dal fatto che il medesimo contratto di permuta contenga previsioni al riguardo.Cass. civ. n. 22331/2014
II contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. civ., l'obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne. La circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento.Cass. civ. n. 6747/2014
Il presupposto dell'integrazione di cui all'art. 1374 cod. civ. è l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti. Ne consegue che in caso di completa ed inequivoca espressione di tale volontà non può farsi questione di integrazione del contratto ma, eventualmente, solo di invalidità totale o parziale dello stesso se in contrasto con disposizioni di legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso che un contratto di servizi aeroportuali potesse considerarsi prorogato oltre il termine di scadenza ivi previsto in ragione della norma penale che sanziona l'interruzione di pubblico servizio, rilevando che tale responsabilità presuppone la vigenza e l'efficacia del contratto di gestione del servizio ovvero l'esistenza di disposizioni vincolanti dettate dalla P.A. per la proroga del servizio dopo la scadenza del rapporto).Cass. civ. n. 1884/1983
La regola dell'integrazione del contratto secondo gli usi di cui all'art. 1374 c.c. opera esclusivamente in relazione a quegli effetti del contratto in ordine ai quali le parti non abbiano espresso la loro volontà o l'abbiano espressa in modo lacunoso e ambiguo, e va quindi esclusa quando, secondo l'insindacabile accertamento del giudice del merito, le parti abbiano compiutamente ed univocamente regolato gli effetti del contratto ed il contenuto delle loro prestazioni.Cass. civ. n. 3065/1972
L'art. 1374 c.c. trova applicazione soltanto in sede di integrazione degli effetti di una già manifestata volontà negoziale. Siffatta funzione integrativa non modifica il contratto, con l'aggiungere ad esso qualcosa, in quanto le ulteriori conseguenze, che se ne fanno derivare secondo la legge, gli usi e l'equità, corrisponde all'intento voluto dalle parti.
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