La girata per incasso o per procura dei titoli all'ordine: a) Natura giuridica
La girata per incasso o per procura di un titolo all'ordine, analogamente alla girata per incasso o per procura della cambiale, di cui nell'art. 22 Legge camb., può definirsi come una
procura cartolare, per la quale è conferito dal girante al giratario il potere di esercitare, in nome e nell' interesse di esso girante, tutti i diritti inerenti al titolo, nonché il potere di girare il medesimo titolo solamente per procura (art. 2013, comma 1, c.c.)
Pertanto, in quanto trattasi di procura, nel senso di negozio che importa conferimento di poteri rappresentativi, questa specie di girata viene inesattamente costruita come un caso di mandato con rappresentanza: la figura del mandato può riscontrarsi esclusivamente nei rapporti interni fra girante e giratario, o, più precisamente, nel rapporto fondamentale intercedente fra questi ultimi.
Tale girata, come procura cartolare, si risolve in una dichiarazione negoziale, che è, e deve essere, scritta sul titolo, ed, al pari di ogni dichiarazione negoziale cartolare è un negozio giuridico unilaterale non recettizio.
b) Effetti
Con particolare riferimento all'art. 22, 1 comma, Legge camb., si è bene osservato che «
la legge determina il contenuto del potere di rappresentanza del giratario per procura della cambiale, disponendo che questo pub esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può disporne, perchè, pure essendo contemplato espressamente solo quell'atto di disposizione che consiste nella girata in proprietà del titolo, il pensiero racchiuso nella norma è più generale, nel senso che deve ritenersi che il giratario per procura non possa compiere quegli atti che pregiudichino la posizione del girante, in quanto contengono una disposizione dei suoi diritti ».
Questi rilievi, indubbiamente, sono riferibili alla girata per procura dei titoli all'ordine in generale, per ciò che l'art. 2013, 1 comma, c.c. corrisponde, formalmente e sostanzialmente, al cit. art. 22, 1 comma. Legge camb. E ne deriva che gli effetti della predetta girata sono i seguenti: Che il giratario, in rappresentanza del girante, può, in genere, far valere il titolo, ed, in ispecie, riscuotere la prestazione cartolare, rilasciare quietanza, chiedere l'ammortamento del titolo stesso, ecc., ma non ha facoltà di concedere rimessioni, di trasferire o costituire in pegno il titolo, ossia non può girarlo nè con una girata propria nè con una girata in garanzia; bensì unicamente con una ulteriore girata per procura; ulteriore girata per procura che importa «
non un rappresentante del rappresentante, ma una sostituzione del rappresentante ».
La girata in parola, quindi, esercita una c. d.
funzione di legittimazione attiva, ma non una c. d. funzione traslativa, nè una c. d. funzione di garanzia; ed in tale senso si parla, qui, di
girata impropria o anomala, cioè non produttiva di tutti gli effetti caratteristici della girata propria.
Al giratario, appunto perché rappresentante del girante, l’emittente può opporre soltanto le eccezioni opponibili al girante (art. 2013, 2 comma, c.c.).
c) Forma
Come è già ritenuto pacificamente in materia cambiaria, e come è confermato, ora, rispetto a tutti i titoli all'ordine, dalla rubrica («
girata per incasso o per procura ») dell'art. 2013 nuovo Cod. civ., in relazione colla formula quivi sancita nel primo comma («
una clausola che importa conferimento di una procura per l'incasso... »), — la figura di girata impropria in esame non richiede formule sacramentali, bensì è necessaria e sufficiente ogni clausola cambiate da cui risulti con certezza la volontà del girante di conferire al giratario i poteri rappresentativi sopra delineati. Così, ad es., sono ritenute efficaci non solo le clausole «
per incasso » e «
per procura », espressamente previste dalla legge, ma altresì le clausole
ulteriori « valuta all'incasso », « per mandato », « per mio conto », « per riscossione », ecc.
Naturalmente, anche questa forma di girata, come si è già detto deve essere scritta sul titolo, ed altresì sottoscritta dal girante, può essere anche essa in pieno o in bianco, datata o non datata.
d) Estinzione
La procura cartolare, di regola, si estingue per le stesse cause per cui si estingue il potere di rappresentanza in generale. E trova qui applicazione la norma generale dell’
art. 1396 del c.c., per cui la revoca della procura non è opponibile ai terzi, se non si dimostra che questi la conoscevano; e le altre cause di estinzione non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate.
Tuttavia, con norma eccezionale, analoga all'art. 22, 3 comma Legge camb., l'art. 2013, 3 comma, Cod. civ. dispone che «
l'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante »; e giustamente si è osservato che il citato articolo 22, comma 3, venne sancito non tanto nell'interesse del girante (per il fatto che l'esazione di una cambiale è di per sé un affare urgente che non tollera ritardo), quanto nell'interesse della circolazione cambiaria.