Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 116 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 116 Costituzione

(1)Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (2).

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere 1), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Note

(1) Articolo cosi' sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo dell'art. 116, nella formulazione anteriore recitava: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti specialiadottati con leggi costituzionali".
(2) In particolare, l'autonomia della Valle d'Aosta, del Friuli e del Trentino Alto Adige si devono alla loro posizione di confine dalla quale derivava sia la possibilità che fossero penalizzate economicamente sia l'esistenza di gruppi linguistici che necessitavano di una particolare tutela.
(3) Questo comma si riferisce al c.d. regionalismo differenziato cioè alla possibilità che anche Regioni non speciali ottengano maggiore autonomia in relazione ad alcune materie e nel rispetto dei principi che, in ambito finanziario, gravano sugli enti locali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. Le materie in esame sono sia concorrenti (per le quali lo Stato fissa la disciplina di principio e le Regioni quella di dettaglio) sia esclusive statali.

Ratio Legis

Queste Regioni sono state oggetto di particolare considerazione in quanto sono Regioni a statuto speciale. Tale specialità deriva, a sua volta, dalla loro storia, collocazione geografica o dell'evoluzione politica.

Spiegazione dell'art. 116 Costituzione

La norma sancisce innanzitutto il principio secondo il quale l'emanazione dello statuto speciale gode di tutela differenziata rispetto agli statuti delle Regioni ordinarie. Infatti, per l'approvazione o per la modificazione degli statuti speciali è necessaria una legge costituzionale, con la procedura ivi prevista (v. art. 138).

Gli statuti delle Regioni speciali prevedono tre tipologie di potestà legislative:

  • piene o esclusiva;

  • ripartita o concorrente;

  • integrativo-attutiva.

Prima della riforma del 2001 la potestà legislativa piena era considerata la maggiore espressione dell'autonomia regionale, in quanto le materie sulle quali si esercita sono rimesse all'autonomia regionale.

La potestà concorrente non si differenzia da quella attribuita anche alle Regioni comuni se non per la diversità di materie su cui si esercita.

La potestà integrativo-attutiva consente alle Regioni speciali di integrare e dare attuazione alle leggi statali nelle materie individuate dagli stessi statuti.

Ad oggi, le potestà legislative delle Regioni speciali devono passare per il filtro della clausola di maggior favore di modo che, se una materia viene attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale piena mentre, se ai sensi dell'art. 117, essa verrebbe assegnata alla potestà legislativa concorrente o addirittura sottratta alla potestà regionale, tale clausola impone di conservare la materia in oggetto nell'ambito della legislazione regionale esclusiva.


Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

116 La Commissione è stata concorde che, per ragioni sostanziali e per impegni già presi, debbano essere date condizioni particolari d'autonomia alle due grandi isole ed alle zone mistilingue di frontiera. Tuttavia anche i relativi statuti — come è di quello già approvato dalla Consulta Nazionale per la Sicilia — dovranno essere coordinati e non contrastanti con i principî fondamentali della costituzione.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!