(1)Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (2).
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere 1), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere 1), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Note
(1)
Articolo cosi' sostituito con l'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248).
Il testo dell'art. 116, nella formulazione anteriore recitava: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti specialiadottati con leggi costituzionali".
Il testo dell'art. 116, nella formulazione anteriore recitava: "Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli- Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti specialiadottati con leggi costituzionali".
(2)
In particolare, l'autonomia della Valle d'Aosta, del Friuli e del Trentino Alto Adige si devono alla loro posizione di confine dalla quale derivava sia la possibilità che fossero penalizzate economicamente sia l'esistenza di gruppi linguistici che necessitavano di una particolare tutela.
(3)
Questo comma si riferisce al c.d. regionalismo differenziato cioè alla possibilità che anche Regioni non speciali ottengano maggiore autonomia in relazione ad alcune materie e nel rispetto dei principi che, in ambito finanziario, gravano sugli enti locali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. Le materie in esame sono sia concorrenti (per le quali lo Stato fissa la disciplina di principio e le Regioni quella di dettaglio) sia esclusive statali.