Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 137 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 137 Costituzione

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (1).

Note

(1) Tale limitazione si pone in contrasto con quanto dispone l'art. 111 Cost. che assicura la possibilità di riesame di ogni decisione che limiti la libertà personale. Infatti, se di regola la Corte non emette questo tipo di pronunce ciò può accadere nella particolare ipotesi (peraltro ad oggi mari verificatasi) in cui si pronunci sulla colpevolezza o meno del Capo dello Stato per i reati di altro tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90, 134 e 135 comma 7 Cost.). In tal caso, infatti, una sentenza di colpevolezza implicherebbe una restrizione alla libertà personale del Presidente della Repubblica.

Ratio Legis

Attesa la gravità e delicatezza del giudizio costituzionale si è scelto di regolarne i punti più importanti con il procedimento aggravato della legge costituzionale (v. 138 Cost.) mentre per gli aspetti secondari si è ritenuta sufficiente la legge ordinaria.
La scelta di non ammettere l'impugnazione delle sentenze della Consulta si deve al fatto che non esiste un organo di secondo grado rispetto ad essa che rappresenta un organo di chiusura nel sistema costituzionale.

Spiegazione dell'art. 137 Costituzione

Il nostro ordinamento conosce due tipi di giudizi di legittimità:

  • in via incidentale, quando nasce da una controversia pendente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa. Nel corso di tali giudizi viene sollevata la questione di incostituzionalità di na legge e il giudice, in seguito ad una vaglio di ammissibilità, rinvia gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo la causa;

  • in via principale, quando la questione viene proposta direttamente con riscorso ala Corte. Tale forma di impugnativa è consentita solo al Governo e alle Regioni.

Al fine di dare attuazione alla presenta norma, la L. n. 87/1953 ha previsto il procedimento nelle due modalità sopra descritte.

Per quanto riguarda il giudizio in via incidentale, i presupposti della questione di incostituzionalità sono:

  • la pendenza di un giudizio;

  • l'esistenza di una effettiva controversia di merito, non essendo consentito sindacare la costituzionalità di una legge senza un interesse concreto;

  • l'interesse a ricorrere, che deve essere diretto ed immediato, in grado di portare un effettivo vantaggio al ricorrente.

La questione può essere posta in ogni stato e grado del giudizio, sia dalle parti che dal giudice d'ufficio.

Una volta proposta la questione, il giudice a quo verifica che la questione principale possa o meno essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e che essa non sia manifestamente infondata. In caso di giudizio positivo, il giudice rimette la questione alla Corte Costituzionale (giudice ad quem).

Il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è dominato dall'impulso d'ufficio e le parti hanno la mera facoltà di costituirsi. Terminata l'istruttoria il procedimento si svolge in camera di consiglio quando nessuna parte si sia costituita, oppure nel caso di manifesta infondatezza della questione. Giudica invece in pubblica udienza negli altri casi.

Per quanto concerne invece in ricorso in via principale esso, come detto, può essere promesso solo dal Governo o dalle Regioni. Dal Governo nei confronti di leggi regionali per qualsiasi violazione di norme costituzionali (v. art. 127). Dalle Regioni nei confronti di una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione per lesione delle proprie competenze.

Le sentenze possono essere di:

  • cessazione della materia del contendere, come ad esempio nei casi di abrogazione o modificazione della legge in pendenza del processo;

  • inammissibilità, quando difettino i presupposti per procedere (ad es. l'atto impugnato non rientra fra quelli di cui all'art. 134;

  • accoglimento, tramite il quale si dichiara l'incostituzionalità della norma;

  • rigetto, con cui si dichiara infondata la questione nei termini e sottto i profili in cui è stata sollevata;

  • interpretative di rigetto, quando la Corte stabilisce l'infondatezza della questione per una errata interpretazione della norma;

  • manipolative tra cui rientrano le sentenza di accoglimento parziale (quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di parti di norme o di norme, ma non dell0'intero testo di legge impugnato), additive (quando è rilevata una omissione della norma e la Corte “riempie” la lacuna) e sostitutive (quando la Corte dichiara l'illegittimità di una disposizione nel caso in cui prevede qualcosa piuttosto che prevedere altro).

Le ordinanze possono invece essere di:

  • manifesta infondatezza;

  • manifesta inammissibilità;

  • restituzione degli atti al giudice a quo, con la quale la Corte chiede a quest'ultimo di effettuare valutazioni o compiere operazioni omesse.

Come sancito dal terzo comma, le sentenze della Corte Costituzionale non sono in nessun caso impugnabili.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!