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Articolo 81 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 81 Costituzione

(1) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 20 aprile 2012 n. 1, con applicazione dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Ratio Legis

Il bilancio rappresenta lo strumento necessario per il funzionamento della finanza pubblica. Esso spetta al Governo quale organo in grado di rispondere meglio alle esigenze contabili statali. Il pareggio di bilancio, a sua volta, è stato imposto a livello costituzionale dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Il legislatore della riforma ha scelto di rafforzare ulteriormente la previsione introducendo una maggioranza elevata per l'approvazione della legge attuativa del pareggio.

Spiegazione dell'art. 81 Costituzione

La norma in esame sancisce che le Camere approvano i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (la cui iniziativa legislativa gli è appunto riservata).

Il bilancio non è altro che un documento contabile che contiene l'indicazione delle entrate e delle spese dello Stato, relativa ad un periodo di tempo determinato (c.d. anno finanziario). In tale lasso di tempo si determina un ciclo completo di gestione finanziaria, ovvero l'esercizio finanziario

Ai sensi della L. 196/2009, lo Stato deve approvare un bilancio preventivo annuale ed un bilancio pluriennale.

In ossequio a quanto stabilito dal comma due circa l'eccezionalità dell'indebitamento, il comma tre prevede che la legge di approvazione del bilancio non possa stabilire nuove entrate e nuove spese. Il disegno di legge di stabilità viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno. La L. 196/2009, richiamando espressamente il presente articolo, prevede che la legge di stabilità possa disporre nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di pare corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive, assicurando comunque il valore positivo del risparmio pubblico.

Il nuovo comma sei stabilisce inoltre che contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

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