Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso [54, 105].
La legge sull'ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (1).
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (2).
La legge sull'ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (1).
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (2).
Note
(1)
Tra di essi particolare importanza rivestono i giudici di pace che si occupano sia di cause civili (dal valore contenuto) che penale (reati più lievi). Essi sono stati istituiti con l. 21 novembre 1991, n. 374. Si veda, in generale, l'art. 2 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.
(2)
A questo comma è stata data attuazione solo con la l. 5 agosto 1998, n. 303. Questi soggetti, che sono detti laici perchè non accedono per concorso, sono giuridicamente ed economicamente allo stesso livello degli altri magistrati e sono soggetti ai medesimi doveri. Essi vengono scelti da elenchi compilati da appositi organismi che fanno riferimento sia ai docenti universitari che agli avvocati.