Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso [3] possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [97 ss.]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro (5).
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro (5).
Note
(1)
Quest'ultimo periodo è stato aggiunto dalla L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1.
(5)
Lo scopo perseguito da tale ultimo comma è quello di consentire anche a chi non goda di patrimoni ingenti di ricoprire cariche pubbliche, in quanto gli viene garantito il diritto di mantenere il posto di lavoro mediante l'istituto dell'aspettativa (sospensione del rapporto per un periodo durante il quale il soggetto non matura il diritto alla retribuzione). A livello ordinario, la previsione è stata riprodotta dall'art. 31 dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300).