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Articolo 51 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 51 Costituzione

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso [3] possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [97 ss.]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro (5).

Note

(1) Quest'ultimo periodo è stato aggiunto dalla L.Cost. 30 maggio 2003, n. 1.
(5) Lo scopo perseguito da tale ultimo comma è quello di consentire anche a chi non goda di patrimoni ingenti di ricoprire cariche pubbliche, in quanto gli viene garantito il diritto di mantenere il posto di lavoro mediante l'istituto dell'aspettativa (sospensione del rapporto per un periodo durante il quale il soggetto non matura il diritto alla retribuzione). A livello ordinario, la previsione è stata riprodotta dall'art. 31 dello Statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300).

Ratio Legis

L'eguale accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive è espressione del generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., cardine di un ordinamento democratico.

Spiegazione dell'art. 51 Costituzione

In base alla norma in oggetto, tutti i cittadini, di entrambi i sessi, possono accedere alle cariche elettive ed agli uffici pubblici. L'eguaglianza in esame indica non solo le medesime possibilità di accesso ma anche lo stesso trattamento (mansioni, retribuzione, trattamento previdenziale ecc.). Uno dei problemi che si pongono in relazione all'eguaglianza in tali ambiti è quello delle discriminazioni tra uomo e donna

Per dare concreta attuazione al dettato costituzionale si sono succedute nel tempo varie leggi che prevedevano un determinato quorum di rappresentanza delle donne all'interno delle assemblee elettive. Tali provvedimenti sono stati in seguito oggetto di falcidia costituzionale da parte della Corte, in quanto ogni differenziazione di sesso, pur se motivata da buoni propositi, è comunque oggettivamente discriminatoria.

Più recentemente, è stato varato il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 196 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). Con la modifica operata dalla citata l. Cost. 30 maggio 2003, n. 1, le eventuali norme che si sostanzino nelle c.d. azioni positive (azioni volte a cancellare la diseguaglianza in determinati settori tra donne e uomini) hanno un fondamento costituzionale. Esempio ne è la l. 8 aprile 2004, n. 90, che ha introdotto le c.d. quote rosa in relazione alle elezioni del Parlamento Europeo.

Per quanto concerne i requisiti, la legge detta requisiti di eleggibilità sia positivi che negativi. I primi indicano ciò che il soggetto deve possedere per essere eleggibile (ad esempio la cittadinanza italiana, l'età), i secondi ciò che non deve possedere a tale scopo. In relazione a questi ultimi, particolare importanza rivestono le categorie dell'ineleggibilità, dell'incompatibilità e della più recente incandidabilità.

L'ineleggibilità indica l'assoluto contrasto tra una carica ed un ufficio ricoperto e se sussiste rende nulla l'elezione.

L'incompatibilità impedisce che due cariche possano coesistere nel medesimo soggetto, cui è imposto di scegliere.

Con la l. 6 novembre 2012, n. 190, è stata introdotta l'incandidabilità che matura per coloro che riportano condanne definitive per specifici reati o con pene superiori a determinate soglie (su di essa si basa la nota vicenda Berlusconi, decaduto da senatore il 27 novembre 2013). Infine, si consideri che è necessario che il soggetto non sia stato privato del diritto di elettorato attivo perchè in questo caso viene meno anche quello passivo.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

51 Non sembra inutile, per l'accesso agli uffici pubblici, il richiamo all'eguaglianza, che trova il suo solo limite naturale nelle attitudini; ed ogni limite deve essere stabilito per legge.

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