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Concorsi pubblici e green pass

Concorsi pubblici e green pass
Illegittima l'esclusione di un candidato provvisto di green pass da un pubblico concorso se l'app non funziona.
A partire dallo scorso agosto, l’accesso ai concorsi pubblici è consentito solo ai soggetti muniti di certificazione verde.
Ma che succede se, al momento dell’ingresso dei candidati, si verifica un malfunzionamento dell’applicazione con cui si controllano i green pass digitali? I candidati possono essere esclusi dal concorso?
Sul punto si è pronunciato recentemente il Tar Bologna, con ordinanza n. 551 del 26 novembre 2021. Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, ha affrontato proprio il tema della legittimità dell’esclusione dai pubblici concorsi di alcuni candidati in conseguenza della mancata validazione da parte dell’applicazione “Verifica C19” del QR code corrispondente al c.d. green pass.

Il Giudice Amministrativo, in particolare, era stato adito in via cautelare da tre studenti, i quali si erano presentati presso l’Ateneo di Bologna per sostenere le prove di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ma erano e si erano poi visti inibire l’accesso per ragioni legate misure di sicurezza disposte dal Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In particolare:
- un ricorrente era del tutto privo di green pass;
- due ricorrenti erano invece muniti di green pass, il quale era stato riconosciuto come “non valido” dall’applicazione utilizzata per i controlli.
Così investito della questione, il Tar ha allora sospeso in via cautelare l’esclusione dei due ricorrenti muniti di green pass dalla procedura concorsuale alla luce della illegittimità del provvedimento e li ha ammessi con riserva a sostenere le prove d’esame con urgenza e comunque entro trenta giorni.

L’iter motivazionale seguito dal Giudice Amministrativo, in particolare, era così strutturato:
  • l’art. 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 prevede che il controllo sulla validità, autenticità e integrità delle certificazioni verdi sia effettuato solo mediante l’applicazione mobile ufficiale innanzi citata;
  • l’art. 13 deve essere interpretato tenendo a mente il principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione nonché quello dell’effettività della tutela avverso gli atti amministrativi;
  • qualora non si possano ricostruire con certezza le ragioni dell’esclusione, astrattamente riconducibile anche ad un malfunzionamento dell’applicazione, non si possono immotivatamente comprimere valori costituzionalmente tutelati come il diritto allo studio di cui all’art. 34 Cost. e il diritto all’accesso ai pubblici uffici ex art. 51 Cost.;
  • i richiamati principi consentono di sanare successivamente il mancato riconoscimento del QR code esibendo a posteriori il certificato vaccinale.
Quanto, invece, al caso della totale assenza di green pass, il Tar ha ribadito che deve considerarsi del tutto legittima l’esclusione dalla procedura del soggetto che ne è sfornito, ferma la possibilità di costui di agire civilmente contro il Ministero della Salute per farsi risarcire i danni subiti per la ritardata emissione della certificazione.


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