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Fuga del cane per disattenzione del padrone: conseguenze

Fuga del cane per disattenzione del padrone: conseguenze
Se il cane riesce a scappare dall’abitazione sfuggendo al controllo del proprio “padrone”, questi diviene responsabile, oltre che per il fatto in sé della fuga, anche, sotto il profilo civile e/o penale, per le conseguenze che avessero a verificarsi a seguito del comportamento dell’animale.
La questione relativa alla responsabilità gravante sul “padrone” di un animale per i danni a persone e/o cose eventualmente provocati dal comportamento, in particolare, dei cani, continua ad essere al centro di dibattito giurisprudenziale.

Ben può accadere, infatti, che l’animale, riuscito, ad esempio, ad uscire da un cancello rimasto aperto o a liberarsi da una corda non salda, trovatosi senza controllo nella via pubblica, possa provocare incidenti, o, ancora, la caduta di qualche passante, magari bambino o anziano, o creare spavento, oltre che aggredire e uccidere un altro animale.

In queste e simili situazioni, la preoccupazione del proprietario “disattento” è quella di incorrere in responsabilità e sanzioni.

Criterio generale è che il padrone del quadrupede risulti responsabile civilmente e, quindi, possa essere condannato per risarcimento dei danni eventualmente provocati dal cane a persone, cose o altri animali.

Così, in ipotesi di sinistro causato dal comportamento dell’animale che provochi lo sbandamento di un’autovettura, il proprietario del cane sarà tenuto al risarcimento, previa dimostrazione da parte del danneggiato dell’effettiva sussistenza di un danno risarcibile, delle conseguenze pregiudizievoli che siano derivate dal fatto, ivi comprese le spese da sostenere per la riparazione del mezzo.

In merito, l’art. [[n 2052cc]] c.c. prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serva sia responsabile dei danni da questo cagionati, tanto nell’ipotesi in cui esso fosse sotto la propria custodia, quanto in caso di fuga, salva la prova del caso fortuito, inteso come evento imprevedibile, inevitabile con carattere di assoluta eccezionalità (Cass. sent. n. 12161/2000).

Ma non solo. Sotto il profilo penale, il padrone dell’animale potrà incorrere in responsabilità per lesioni colpose di cui all’art. [[n 590cp]] c.p., per non essere stato adeguatamente attento e, dunque, diligente, nei propri obblighi di custodia del quadrupede, avendo perso il controllo dell’animale, anche se solo per una momentanea disattenzione.

Va invece precisato che il reato di omessa custodia e mal governo di animali se configurava un tempo illecito penale, a seguito di depenalizzazione, è ora foriera solo di una responsabilità di tipo amministrativo.

Il proprietario dell’animale riveste una posizione di garanzia, trovandosi il cane, prima di uscire, in un’area di pertinenza del predetto che, pertanto, risulta gravato per legge di precisi obblighi di custodia, come recentemente ha ribadito la Suprema Corte (Cass., sent. n. 29084/2018).

Il terzo profilo di rsponsabilità da valutare è quello della responsabilità amministrativa, che sorge per il solo fatto della fuga dell’animale, a prescindere dall’eventuale causazione di danni a persone e/o a cose. La conseguenza consisterà nell’irrogazione di una sanzione amministrativa ricompresa in un importo che varia da un minimo di 25 a un massimo di 258 euro, giustificata dalla situazione di pericolo, ancorché solo potenziale, che si venga a verificare qualora si lasci circolare liberamente un animale su strada, attesa la molteplicità di eventi dannosi che potrebbero accadere.

Se le autorità competenti, come ASL o forze dell’ordine rinvenissero un animale smarrito, senza controllo di qualcuno sulla strada pubblica, sarebbero tenute ad irrogare la sanzione amministrativa di che trattasi una volta individuato il proprietario e, quindi, salva la descritta prova liberatoria di non aver avuto alcuna colpa nella fuga, quest’ultimo si vedrebbe comminata comunque l’indicata sanzione amministrativa.

Peraltro, a partire dal momento in cui sia venuto a conoscenza del luogo in cui l’animale si trova, il padrone sarà tenuto a reclamarlo entro il termine di venti giorni.
Se questo lasso temporale decorre inutilmente, il cane, ormai presso un’altra proprietà privata, resterà del soggetto che se ne sia impossessato e lo abbia tenuto con sé a seguito del ritrovamento.


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