(massima n. 1)
Non presenta rilevanza penale ai sensi dell'art. 617 c.p., per difetto di dolo, la condotta dell'operatore di polizia il quale, avuta la disponibilitą di un telefono cellulare ritenuto utilizzato per la consumazione del reato, risponda, nell'esercizio della attivitą di indagine, alle telefonate che pervengono all'apparecchio ed utilizzi le notizie ai sensi dell'art.351 c.p.p., posto che il reato citato si configura solo a carico di colui che «fraudolentemente» prende cognizione di una comunicazione a lui non diretta.