(massima n. 1)
L'intercettazione delle comunicazioni radio tra centrali operative e cosiddette radiomobili dei corpi di polizia, e l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare tali comunicazioni non rientrano nelle ipotesi previste dagli artt. 617 e 617 bis c.p., che tutelano la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche e la cui applicazione è estesa dall'art. 623 bis c.p. a qualunque altra trasmissione di suoni, od immagini od altri dati, effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate. Per onde guidate, infatti, si intendono quelle convogliate a mezzo di conduttori fisici e pertanto non possono farsi rientrare in tale nozione le radio-comunicazioni della polizia, che sono effettuate mediante onde elettriche. L'intercettazione di trasmissioni radiotelefoniche della centrale operativa della questura deve, invece, ritenersi compresa nella previsione del R.D. 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, che all'art. 18 (modificato dal R.D. n. 1488 del 1923) punisce chiunque, senza l'espressa autorizzazione del competente Ministero, intercetti e propaghi con qualsiasi mezzo il contenuto della corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica. L'installazione di un apparecchio radio di particolare potenza, al fine di intercettare le trasmissioni della centrale operativa della polizia, non rientra né nella previsione dell'art. 617 bis c.p., né nella previsione dell'art. 18 R.D. n. 1067 del 1923, che prevede e punisce soltanto l'intercettazione delle comunicazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.