(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 608 cod. pen. non č sufficiente l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, pur potendo atti di violenza fisica (quali percosse, lesioni e simili) riconducibili ad altre ipotesi di reato, integrare anche il reato in questione, laddove incidano sulla sfera di libertā personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, il delitto previsto dall'art. 608 cod. pen. concorre con quelli di percosse, lesioni e simili).