(massima n. 1)
Nel delitto di cui all'art. 343 c.p. il magistrato non č la persona offesa dal reato, per tale intendendosi il titolare del bene costituente l'oggetto giuridico del reato, in quanto detta titolaritā va riconosciuta allo Stato, essendo l'esercizio della funzione giudiziaria il bene protetto, mentre il magistrato, aggredito nell'onore e nel prestigio, riveste la sola qualifica di soggetto danneggiato.