(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 343 c.p. il magistrato deve ritenersi «in udienza» tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l'intervento delle parti. Deve ritenersi «udienza» qualsiasi seduta nella quale si svolge l'attivitą giudiziaria del magistrato, per cui č del tutto irrilevante che l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro.