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Articolo 314 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Dispositivo dell'art. 314 bis Codice Penale

(1)Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

Spiegazione dell'art. 314 bis Codice Penale

Il d.l. n. 92 del 2024 convertito in L. n. 112 del 2024 ha introdotto, nel codice penale, l’art. 314-bis c.p., il quale prevede e punisce l’indebita destinazione di denaro o cose mobili.

L’introduzione dell’art. 314-bis c.p. va letta alla luce dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio ex art. 323 del c.p.. Con l’art. 314-bis c.p. si salva la rilevanza penale di quelle condotte distrattive che non sono sussumibili nella figura di peculato ai sensi dell’art. 314 del c.p., ma che erano riconducibili all’abrogato reato di abuso d’ufficio.

Questa figura di reato tutela il regolare funzionamento della pubblica amministrazione dal punto di vista della corretta gestione beni mobili che devono essere destinati al perseguimento del fine pubblico prestabilito da specifiche norme.

In forza della clausola che rende applicabile l’art. 314-bis c.p. “fuori dei casi previsti dall’art. 314 c.p.”, il delitto in esame ha carattere sussidiario rispetto alla fattispecie di reato di cui all’art. 314 c.p..

Da un punto di vista oggettivo, il delitto in esame riprende, per un verso, il reato di peculato ex art. 314 c.p. (quando richiama “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui”) e, per altro verso, l’abrogato abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. (quando si riferisce a “specifiche disposizioni di legge” o di “atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità”, all’evento dell’ingiusto vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto).

Si tratta di un reato proprio che può essere realizzato solo dal pubblico ufficiale (art. 357 del c.p.) o dall’incaricato di pubblico servizio (art. 358 del c.p.).

Soggetto passivo può essere la pubblica amministrazione (se, con l’indebita destinazione del bene, il pubblico agente procura a se stesso o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale) e il privato cittadino (se, con l’indebita destinazione del bene, il pubblico agente procura ad altri un danno ingiusto).

Ai sensi del comma 1, la condotta incriminata consiste nell’imprimere al denaro o alla cosa mobile altrui una destinazione diversa da quella predeterminata da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge e dai quali non residuino margini di discrezionalità. Tuttavia, il cambiamento di destinazione deve comunque rientrare nell’ambito del perseguimento dei fini pubblici, anche se diversi da quelli stabiliti da specifiche norme. Di conseguenza, la condotta in esame non deve avere un carattere strettamente appropriativo: ossia, non deve consistere in quel comportamento uti dominus del funzionario pubblico diretto a dare al bene una destinazione del tutto incompatibile con le finalità pubbliche.

Il presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui. Il possesso di cui all’art. 314-bis c.p. deve essere inteso come categoria autonoma e più ampia rispetto al possesso civilistico ex art. 1140 del c.c.. Peraltro, l’ampiezza dei casi riconducibili al reato in esame è confermata dal richiamo alla “disponibilità”: è possibile riferirsi sia alla disponibilità materiale, sia alla disponibilità giuridica della cosa.

Altro requisito è la ragione d’ufficio o servizio del possesso o disponibilità del bene oggetto del reato. Per la tesi prevalente in Cassazione, ci si riferisce ad un rapporto che permetta al pubblico agente di avere il possesso o la disponibilità del bene, mentre la pubblica funzione o il servizio svolti sono solo l’occasione per tale comportamento (invece, per autorevole dottrina, serve un rapporto di dipendenza funzionale tra possesso o disponibilità ed esercizio della pubblica funzione o servizio).

Inoltre, si richiede l’altruità della cosa oggetto del reato. Per la dottrina, questo concetto indica non la proprietà altrui, ma la destinazione del denaro o delle cose mobili a finalità pubbliche.

Oggetto del delitto sono il denaro e le cose mobili altrui (cioè, ogni entità materiale idonea ad essere trasportata da un luogo ad un altro secondo la sua ordinaria funzione).

Ancora, la condotta deve essere caratterizzata dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità.
Il richiamo è a specifiche norme soltanto previste da fonti primarie del diritto, con esclusione di fonti secondarie (regolamenti, decreti ministeriali, circolari e delibere di enti pubblici).
Ci si riferisce a quelle regole vincolanti che regolano la destinazione pubblica data al bene e per il cui espletamento non residuino margini di discrezionalità.

Il delitto in esame si presenta come reato di evento: occorre l’effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o, in alternativa, di un danno ingiusto. Nello specifico:
  • il vantaggio deve avere natura patrimoniale;
  • il danno non deve essere necessariamente di natura patrimoniale, ma può riguardare interessi anche non patrimoniali.

Il vantaggio e il danno devono essere ingiusti: cioè, devono essere prodotti non iure (senza fondamento giuridico e per mezzo di un atto illegittimo) e contra ius (contrari all’ordinamento giuridico).

Ancora, occorre dimostrare il nesso causale tra la condotta e l’evento prodotto.

Circa l’elemento soggettivo, tenendo conto dell’uso dell’avverbio “intenzionalmente”, il reato richiede il dolo intenzionale (non è sufficiente né il dolo eventuale, né il dolo diretto).

La condotta è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Tuttavia, ai sensi del comma 2, se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e l’ingiusto vantaggio o il danno ingiusto sono superiori a 100 mila euro, si applica la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Peraltro, sempre ad opera del d.l. n. 92 del 2024 convertito in L. n. 112 del 2024, il riferimento all’art. 314-bis c.p. è stato aggiunto nell’art. 322 bis del c.p., il quale punisce alcuni delitti contro la pubblica amministrazione anche se commessi da pubblici ufficiali dell’Unione Europea.

Infine, quanto agli aspetti processuali, si precisa quanto segue:
  • il reato in commento è procedibile d’ufficio;
  • competente è il Tribunale collegiale;
  • non sono consentiti né l’arresto in flagranza, né il fermo;
  • è consentita l’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio (comma 2 dell’art. 289 del c.p.p.), ma è esclusa l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Massime relative all'art. 314 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 10398/2025

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato, già in precedenza limitato alle sole appropriazioni distrattive, ossia effettuate per finalità esclusivamente private, non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice.

Cass. pen. n. 5041/2025

Agli effetti dell'art. 314-bis c.p., inserito dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024 n. 92 conv., con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024 n. 112, si deve affermare la puntuale continuità normativa con l'abrogato art. 323 c.p. quale norma incriminatrice nella quale è sussumibile l'obiettivo perseguito dall'imputato.

Cass. pen. n. 4520/2024

Il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l'ambito applicativo del delitto di peculato dall'introduzione della nuova fattispecie di reato.

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