(massima n. 1)
Anche per il reato di corruzione internazionale, previsto dallart. 322 bis c.p., trovano applicazione le regole dettate dagli artt. 7, 9 e 10 c.p., per cui, qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilitą in Italia, che vi sia la richiesta del Ministro della giustizia.