(massima n. 1)
Correttamente viene ritenuta la sussistenza del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio nel caso di organizzatori di corsi di formazione professionale controllati dalla Regione i quali, in cambio di corrispettivo in danaro, assicurino agli allievi il conseguimento del titolo professionale senza l'osservanza del prescritto obbligo di presenza alle lezioni.