(massima n. 2)
Il principio dell'invalidità derivata previsto dall'art. 185 cod. proc. pen. non è applicabile con riferimento alla inutilizzabilità, sicchè la decisione che si basi su prova vietata non è di per sé invalida, potendo al più ritenersi nulla per difetto di motivazione, qualora non sussistano prove, ulteriori e diverse da quelle inutilizzabili, idonee a giustificarla. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità derivata di intercettazioni telefoniche autorizzate sulla base dell'apporto conoscitivo di precedenti intercettazioni, di cui anche si assumeva l'inutilizzabilità, senza che fosse stato adeguatamente specificato il rapporto di derivazione). (Annulla in parte senza rinvio, Corte Appello Napoli, 17/10/2017)