(massima n. 1)
La qualificazione delle condotte in termini di corruzione, ovvero di concussione od induzione indebita a dare o promettere utilità, va compiuta, nel caso in cui sussista tra pubblico agente e privato un rapporto affaristico che non si esaurisca nel compimento di uno specifico atto, in una prospettiva necessariamente diacronica, che tenga conto della concreta evoluzione nel tempo della relazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può escludersi la configurabilità di una fattispecie corruttiva nell'ipotesi in cui il privato, volgendo a proprio favore l'iniziale rapporto di soggezione rispetto al pubblico funzionario infedele, riesca ad instaurare con questi una relazione di mutuo scambio di indebite utilità su base volontaria).