(massima n. 1)
In tema di corruzione, costituisce pena illegale, in quanto fuoriesce dal paradigma normativo, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici disposta ex art. 317-bis cod. pen. in relazione a fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha previsto espressamente l'applicazione di tale pena accessoria anche nel caso di condanna nei confronti del corruttore ai sensi dell'art. 321 cod. pen.