Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10398 del 14 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis c.p., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv., con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2024, n. 112, sanziona le condotte distrattive che non comportano una perdita definitiva dei beni per la pubblica amministrazione e che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimitą inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché l'ambito applicativo del delitto di peculato, gią in precedenza limitato alle sole appropriazioni distrattive, ossia effettuate per finalitą esclusivamente private, non risulta modificato dall'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice.

(massima n. 2)

In tema falso ideologico, hanno natura di atti pubblici anche gli atti cd. interni, sia che siano destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva attribuito natura di atto pubblico al verbale redatto dalla commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di direttore responsabile di struttura complessa di un'azienda ospedaliera, ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimento delle operazioni di esame).

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