(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza, il ricovero in una casa di cura e di custodia previsto dall'art. 219, comma 1, cod. pen. per il condannato a una pena diminuita per cagione di infermitā psichica č applicabile solo quando la pena stabilita dalla legge non č inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione. Tuttavia, il comma 3 del medesimo articolo consente l'applicazione della stessa misura di sicurezza per un tempo non inferiore a sei mesi, se il condannato, giudicato socialmente pericoloso, č stato condannato per un reato per il quale la legge stabilisce una pena detentiva, presupposto che sussiste anche nel caso di un reato come il danneggiamento aggravato.