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Articolo 96 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Sordomutismo

Dispositivo dell'art. 96 Codice Penale

Non è imputabile il sordomuto(1) che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermità, la capacità d'intendere o di volere [222].

Se la capacità d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Note

(1) Si ricordi che la legge 20 febbraio 2006, n. 95 (art.1), ha imposto in tutte le disposizioni legislative vigenti la sostituzione del termine “sordomuto” con l’espressione “sordo preverbale o sordo”, in quanto considerato improprio sia dal punto di vista medico-fisiologico sia da quello culturale dal momento che non esiste alcuna connessione fisico-patologica fra sordità e mutismo.
È esclusa, tuttavia, una presunzione di inimputabilità del soggetto sordo, la cui capacità deve formare oggetto di uno specifico accertamento giudiziale.

Ratio Legis

La norma si basa sulla considerazione che l'udito e la favella siano indispensabili per lo sviluppo psichico del soggetto ed incidano sulla capacità d'intendere e di volere.

Spiegazione dell'art. 96 Codice Penale

La norma in esame equipara sostanzialmente, quanto alla disciplina, il sordomuto al soggetto affetto da vizio totale (art. 88) o parziale (art. 89) di mente, quando per via della sua infermità non aveva al momento della condotta la capacità di intendere e di volere, o questa era scemata grandemente.

Il legislatore delega dunque al giudice il compito di valutare caso per caso se il sordomuto sia stato capace di intendere e di volere al momento del fatto.

Va sottolineato che la norma appare alquanto obsoleta, dato che non tiene conto delle moderne conoscenze mediche in materia e delle tecniche di recupero funzionale dei sordomuti, i quali sostanzialmente non presentano più delle lacune relative alla percezione del mondo esterno.

Massime relative all'art. 96 Codice Penale

Cass. pen. n. 17701/2012

In tema di imputabilità, il sordomutismo non è uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacità, quanto l'incapacità nel sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che deve essere compiuto caso per caso, per cui è sufficiente che tale verifica sia stata compiuta e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto.

Cass. civ. n. 6808/2002

Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata ex art. 96, secondo comma, c.p.c. non è necessaria la sussistenza della mala fede o della colpa grave, ma è sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza, che si ha anche quando si esegue un provvedimento cautelare nei confronti di soggetto sfornito di legittimazione passiva.

Cass. pen. n. 8817/1996

L'art. 96 c.p. non ravvisa nel sordomutismo uno stato necessariamente psicopatologico, ma richiede soltanto che nel sordomuto tanto la capacità quanto l'incapacità formi oggetto di specifico accertamento, da compiersi, cioè, caso per caso. Il che sta a significare che il sordomutismo non costituisce una vera e propria malattia della mente, valendo soltanto eventualmente ad impedire o ad ostacolare lo stato di sviluppo della psiche e, dunque, la maturità psichica. È sufficiente, pertanto che dalla decisione risulti che il detto accertamento sia stato compiuto e che il giudice abbia congruamente motivato sul punto.

Cass. pen. n. 660/1970

L'art. 96 c.p. presuppone l'infermità qualificata come sordomutismo, onde non può essere applicato nei casi di solo mutismo o di sola sordità, affezioni che, singolarmente prese, la legge non ha ritenuto tali da costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo psichico della persona.

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