(massima n. 1)
In tema di valutazione delle circostanze nel caso di concorso di persone nel reato, l'art. 118 c.p., come sostituito dall'art. 3, L. n. 19 del 1990, sancisce che «sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono» le circostanze, aggravanti o attenuanti, «concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa» e quelle «inerenti alla persona del colpevole». Restano quindi fuori della previsione di tale articolo le circostanze relative alle qualità personali del colpevole e quelle che riguardano i rapporti fra il colpevole e la persona offesa, che vanno quindi estese a tutti i concorrenti, a norma dell'art. 110 c.p., ricorrendo i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p.