(massima n. 1)
A seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3, L. 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano pił le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensitą del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilitą ed alla recidiva. Conseguentemente, sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, c.p., cioč quelle attinenti alle qualitą personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa. Si estendono, dunque, al concorrente - il quale ne sia a conoscenza o le ignori per colpa - le circostanze relative al munus publicum del colpevole. (Applicazione in tema di estensione della circostanza aggravante della qualitą di custode al concorrente nel reato di violazione di sigilli).