(massima n. 1)
La L. 7 febbraio 1990, n. 19 ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 118 c.p. nel senso, tra l'altro, che le circostanze che aggravano le pene, concernenti i motivi a delinquere, l'intensitā del dolo, ed il grado della colpa sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono e fra tali circostanze aggravanti č compresa quella della premeditazione in quanto riguardante l'intensitā del dolo. La nuova normativa si applica anche ai procedimenti in corso in base al disposto dell'art. 2, terzo comma, c.p.