(massima n. 1)
In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualitą di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 c.p., si comunica ai concorrenti, con l'unico presupposto che i correi siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualitą, atteso che non rientra tra quelle circostanze soggettive che a norma dell'art. 118 vanno valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.